Lo scorso 10 giugno è entrata in vigore la Legge 15 maggio 2025, n. 76, relativa alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e all’organizzazione delle società, nonché agli utili e alle attività di consultazione che precedono le scelte datoriali, che definisce un sistema normativo volto a promuovere la collaborazione, la tutela dell’occupazione e la valorizzazione economico-sociale delle imprese. La Legge n. 76/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 maggio scorso, dal titolo “Disposizioni per la partecipazione alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”, ha introdotto – per la prima volta nel nostro ordinamento – una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti ad assumere un ruolo attivo nelle scelte strategiche e organizzative che interessano le imprese datrici presso cui prestano la propria attività lavorativa. Per espressa previsione del testo normativo stesso, la Legge n. 76/2025 costituisce il primo tentativo di dare piena attuazione all’art. 46 della Costituzione, il quale prevede che i lavoratori debbano collaborare, nei modi previsti dalla legge, alla gestione delle aziende, e ciò al fine di consentire la massima espressione sociale – oltre che economica – del lavoro. In particolare, per le società che adottino il sistema di amministrazione e controllo c.d. “dualistico” (dove, cioè, queste due funzioni sono esercitate, rispettivamente, da un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza ai sensi degli artt. 2409-octies e ss. c.c.), è ora consentito che uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti siano nominati quali membri del consiglio di sorveglianza, secondo procedure e modalità eventualmente disciplinate dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro. Le società che, invece, operino con un sistema di governance c.d. monistico (ex artt. 2409-sexiesdecies e ss. c.c.), potranno consentire la nomina in seno al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione di uno o più amministratori incaricati di rappresentare gli interessi dei lavoratori dipendenti, i quali saranno appositamente individuati da questi ultimi, qualora tale possibilità sia disciplinata dal contratto collettivo nazionale applicato. Successivamente, al capo III e IV della Legge in argomento, viene ora prevista, rispettivamente, la partecipazione economica e finanziaria dei dipendenti all’impresa mediante strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società (e.g., assegnazione di azioni ai lavoratori, anche in sostituzione di premi di risultato), nonché la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione dell’impresa. Con riferimento a tale ultimo capo, la normativa offre la possibilità ai datori di lavoro di promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche (art. 7), composte, quindi, in modo omogeneo da rappresentanti dei lavoratori e dell’impresa datrice, con il compito di presentare delle proposte aventi a oggetto il miglioramento e l’innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro. Con la nuova normativa, inoltre, i rappresentanti dei lavoratori potranno avere anche una funzione di consultazione preventiva “in merito alle scelte aziendali” (art. 9), attraverso la composizione di ulteriori commissioni paritetiche che eseguiranno detti compiti secondo modalità, tempi e sedi interamente definiti all’interno dei contratti collettivi di riferimento. Per quanto riguarda, invece, la procedura di consultazione vera e propria, la legge in commento ne delinea un preciso quadro regolatorio, che include l’obbligo del datore di lavoro di convocare la commissione paritetica con funzione consultiva mediante comunicazione scritta, anche via PEC. Entro un tempo totale di quindici giorni da tale comunicazione, la procedura si intenderà conclusa e, da tale evento, è previsto che il datore abbia trenta ulteriori giorni per convocare la commissione e illustrare i risultati della consultazione, nonché i motivi dell’eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti, a seguito della quale le imprese potranno dare avvio alla definizione congiunta di piani di miglioramento e di innovazione. È previsto, inoltre, un obbligo di formazione specialistica di durata non inferiore a dieci ore annue per i lavoratori che parteciperanno alla gestione, all’organizzazione o alle attività di consultazione menzionate, al fine di consentire loro di acquisire le conoscenze necessarie per espletare con professionalità tali funzioni. La legge in esame istituisce, infine, presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), la Commissione Nazionale Permanente per la Partecipazione dei Lavoratori, che, tra le varie funzioni assegnatele, avrà il compito di dirimere le controversie in tema di partecipazione dei lavoratori, raccogliere buone prassi, e proporre al CNEL eventuali misure correttive e migliorative sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. In conclusione, la Legge n. 76/2025, pur costituendo un tentativo di rilievo di avvio del coinvolgimento attivo dei lavoratori nell’attività di impresa, non rappresenta certamente la svolta sistemica lungamente attesa, come prefigurata, in principio, in sede costituente. Non può non rilevarsi, invero, come non sia stato introdotto alcun effettivo obbligo per le imprese, né nuove procedure di coinvolgimento dei lavoratori ivi impiegati che non fossero, seppur nell’alveo di oneri informativi e consultivi più ampi, già previste dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla legge. Ciò lascia, indubbiamente, alle imprese piena discrezionalità rispetto all’eventuale implementazione dei percorsi di coinvolgimento dei lavoratori, rimanendo molto distante da esempi già sperimentati e consolidati in altri Paesi europei (come il sistema di co-determinazione di matrice tedesca) in materia di partecipazione dei lavoratori alla governance e ai risultati aziendali.