Differenze contributive tra lavoratori agricoli europei assunti a tempo determinato e indeterminato, la Corte di Giustizia dell’Unione europea

23 Dicembre 2025

Con sentenza 8 maggio 2025, la Corte di Giustizia dell’UE ha ritenuto contraria alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, una norma interna che consenta di differenziare, in assenza di ragioni oggettive, il trattamento retributivo e contributivo dei lavoratori agricoli assunti a tempo determinato e indeterminato.

Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia trae origine da un ricorso proposto da alcune imprese italiane avverso delle ingiunzioni di pagamento che l’INPS aveva loro notificato al fine di ottenere il versamento di quote asseritamente mancanti di contributi previdenziali relative alle posizioni di lavoratori agricoli impiegati a tempo determinato tra il 2006 e il 2007. A parere dell’Istituto, infatti, l’importo dei corrispondenti versamenti contributivi era stato calcolato sul (più basso) numero di ore effettivamente lavorate da tali dipendenti invece che sull’orario di lavoro giornaliero previsto dal CCNL applicato (forfetariamente stabilito in sei ore e mezza).

La Corte di Appello di Firenze ha avallato le ragioni dell’INPS, osservando che l’art. 30, comma 1, del CCNL applicato individua l’orario di lavoro dei lavoratori agricoli «in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere», e stabilendo che tale orario di lavoro minimo andasse applicato anche per il calcolo della contribuzione dovuta per i lavoratori assunti a tempo determinato, in virtù di un generale principio di non discriminazione.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione su ricorso delle società, ha osservato, di contro, che il diverso art. 40 del CCNL applicato – che prevede che «l’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata» – svincolerebbe la retribuzione e la contribuzione dei lavoratori agricoli assunti a tempo determinato dall’orario di lavoro forfettariamente individuato ex art. 30, così annullando la sentenza della Corte di Appello e rinviando nuovamente la causa a quest’ultima.

La Corte di Appello di Firenze, investita nuovamente della questione, ha ritenuto che il ragionamento svolto dalla Corte di Cassazione comportasse un trattamento meno favorevole per i lavoratori agricoli a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato. Invero, secondo i giudici fiorentini, le due tipologie di lavoratori svolgono le medesime mansioni e, pertanto, si trovano in una situazione comparabile. Tuttavia, agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato verrebbe garantita una retribuzione (e, dunque, una contribuzione) minima giornaliera, mentre per coloro che siano assunti a tempo determinato il datore di lavoro può liberamente determinare la durata del lavoro, e, quindi, le relative retribuzioni e contribuzioni.

Di fronte tale impasse, la Corte d’Appello di Firenze ha sospeso il procedimento e si è rivolta alla Corte di Giustizia UE, la quale ha affermato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione – in particolare, con la clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato, del 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE – di una normativa nazionale o di un contratto collettivo che, da un lato, garantisce una retribuzione forfettaria ai lavoratori agricoli assunti a tempo indeterminato e, dall’altro, consente al datore di lavoro di determinare liberamente l’orario di lavoro – e, quindi, la retribuzione e la contribuzione – dei lavoratori che, pur svolgendo le medesime mansioni dei primi, siano assunti a tempo determinato.

Invero, la Suprema Corte europea ha affermato che la clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato del marzo 1999 «costituisce un’espressione specifica del principio di non discriminazione, che richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa […], a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato».

Nel caso di specie, la Corte di Giustizia ha ritenuto: i) paragonabili le posizioni dei lavoratori agricoli assunti a tempo determinato e indeterminato; ii) esistere, di fatto, una disparità di trattamento tra tali categorie di lavoratori; iii) non sussistente alcuna ragione oggettiva che giustifichi la disparità di trattamento, che, al contrario, si basa «unicamente sulla durata stessa dell’impiego».

In conclusione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che una differenziazione retributiva e contributiva basata esclusivamente sulla durata del contratto non può ritenersi conforme al principio di non discriminazione sancito dal diritto dell’Unione, che, al contrario persegue la necessità di garantire parità di trattamento tra operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, così lasciando ai giudici e alle parti sociali italiane il compito di adeguare il trattamento vigente a tali “nuovi” principi di diritto.

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