Il quadro normativo europeo promuove attivamente la partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa, riconoscendola come strumento essenziale per un dialogo sociale costruttivo e per la gestione dei cambiamenti economici. Negli anni, anche a livello nazionale, è stato delineato un sistema di diritti di informazione e consultazione per i lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria, oltre a una cornice sanzionatoria delle condotte datoriali che ne ostacolano l’effettivo esercizio. Nati con un provvedimento europeo del 1994, i “Comitati Aziendali Europei” (CAE) sono disciplinati dalla Direttiva 2009/38/CE (la “Direttiva”), recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 113/2012 (il “Decreto”), che prevede l’istituzione, altresì, di procedure alternative per l’informazione e la consultazione nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensione comunitaria. Tale normativa si applica, facoltativamente e a seguito di richiesta dei dipendenti interessati, a realtà imprenditoriali che impieghino un numero di almeno mille dipendenti negli Stati membri (di cui almeno 150 occupati in due o più di essi). La finalità della norma è di assicurare che le decisioni con impatto transnazionale siano precedute da un confronto con i rappresentanti dei lavoratori e, per attuare ciò, sia la normativa europea e quella nazionale pongono in capo all’impresa una vera e propria responsabilità nel creare le condizioni e fornire gli strumenti necessari per l’istituzione e il funzionamento di tali organismi di rappresentanza. Una volta pervenuta la relativa richiesta, per costituire un CAE è necessario che la direzione centrale dell’impresa coinvolta (o del gruppo di imprese del quale essa fa parte) consenta la costituzione di una “delegazione speciale di negoziazione” (DSN), composta da dipendenti della società in argomento, i quali vengono eletti internamente, in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro di riferimento. La DSN ha il compito di determinare, con la direzione centrale e tramite accordo scritto, i termini, le condizioni e il perimetro dei poteri che saranno assegnati al CAE. L’accordo menzionato ha un contenuto tassativo – definito dalla Direttiva stessa – che include, inter alia, i dettagli degli stabilimenti dell’impresa o del gruppo di imprese a livello comunitario, la composizione del CAE, le procedure che lo stesso deve seguire e il luogo, la durata e la frequenza delle sue riunioni, oltre alle risorse finanziarie e materiali che dovranno essergli attribuite (che sono sostenute dalla direzione centrale, come previsto dalla norma italiana di riferimento). Il Decreto prevede, inoltre, che, laddove la direzione centrale dell’impresa non adempia ai propri doveri e vengano meno agli obblighi di ottenere e trasmettere alle parti interessate le informazioni indispensabili all’avvio dei negoziati volti alla costituzione del CAE, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a Euro 5.165 euro e non superiore a Euro 30.988. Lo stesso Decreto prevede, in ogni caso, la costituzione di una commissione di conciliazione per risolvere in via preliminare e non contenziosa potenziali controversie tra le parti, al fine di garantire la piena osservanza degli obblighi da esso stabiliti. Al riguardo, lo scorso ottobre, il Parlamento europeo ha approvato l’accordo provvisorio per la revisione della Direttiva, volto a rafforzarne il ruolo sociale. Al fine di seguire l’iter procedurale che porterà a una revisione della disciplina qui analizzata, sarà necessario che questo stesso testo venga adottato formalmente anche da parte del Consiglio e, poi, arriverà sui banchi del Legislatore italiano, così da procedere alla trasposizione nazionale. Sarà raccomandabile, quindi, restare in attesa di ulteriori novità che riguardino l’intricato tema della partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali, anche alla luce delle più recenti previsioni nazionali sul tema.