Con l’ordinanza n. 8402 del 3 aprile 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’irriducibilità della retribuzione, ponendo l’attenzione sulle modifiche normative che hanno interessato l’articolo 2103 c.c. In particolare, oggi, datore di lavoro e dipendente possono stipulare accordi, in sede protetta, per la riduzione della retribuzione, purché sia assicurata la salvaguardia della continuità occupazionale, del miglioramento delle condizioni di vita o dello sviluppo del percorso professionale del lavoratore. La vicenda trae origine dal ricorso promosso da un dirigente nei confronti della società datrice di lavoro, volto a far dichiarare la nullità di un accordo di riduzione della retribuzione sottoscritto nel 2013, al di fuori delle sedi protette, per far fronte a una crisi finanziaria aziendale. Tale accordo, inizialmente destinato ad avere efficacia temporanea, era stato, invece, prorogato per diversi anni con conseguente modifica stabile in peius della retribuzione. Il dirigente chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la nullità dell’accordo, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate nel tempo. La Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda del dirigente, dichiarando la nullità dell'accordo e riconoscendo il diritto alle differenze retributive maturate. Nel pronunciarsi sul caso di specie, gli ermellini ricostruiscono l’evoluzione dell’art. 2103 c.c., evidenziando come, prima delle modifiche introdotte dal Jobs Act (D.lgs. n. 81/2015), il principio di irriducibilità della retribuzione non aveva una portata autonoma ma era strettamente connesso al divieto di demansionamento e alla tutela della professionalità del lavoratore. La retribuzione non poteva subire una riduzione perché lo ius variandi datoriale era circoscritto all’assegnazione di mansioni almeno equivalenti. Nel regime attuale, la tutela della retribuzione gode di una dignità autonoma ed è quindi ammessa la stipula di accordi individuali di riduzione della retribuzione, a prescindere dal mutamento in senso peggiorativo delle mansioni del dipendente, a condizione che ciò avvenga mediante sottoscrizione in sede protetta. Ad avviso della Suprema Corte, la Corte d’Appello aveva errato nell’applicare la disciplina riformata a un accordo stipulato in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. L’accordo in questione, infatti, era stato stipulato nel 2013 e aveva prodotto i suoi effetti "quanto meno sino al 23 giugno 2015, nella vigenza dell’art. 2103 c.c. anteriforma" quindi doveva essere valutato alla luce del regime previgente, con conseguente necessità di verificare la sua validità secondo i principi allora vigenti. Il principio di irriducibilità della retribuzione deve quindi essere letto come un limite all’autonomia privata, declinato attraverso strumenti procedurali di tutela dei lavoratori; le sedi protette, infatti, assumono un ruolo centrale necessario per assicurare che la volontà del lavoratore sia libera e consapevole. Secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha commesso un errore di diritto, fondando la propria decisione di nullità dell'accordo sull’applicazione retroattiva di una norma non vigente all'epoca dei fatti. Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza, rinviando la causa alla Corte d'Appello per il riesame della controversia.