Il potere di interpretazione del giudice sul significato di espressioni intrinsecamente equivoche
Con la sentenza del 2 luglio 2026, n. 22621, la Corte di Cassazione ha stabilito che i verbali di visita fiscale redatti con formule ambigue — quali «sconosciuto/irreperibile all'indirizzo» — non costituiscono, di per sé, prova sufficiente a legittimare il licenziamento per giusta causa, e che la relativa ambiguità, debitamente analizzata, non può risolversi a danno del lavoratore.
La controversia trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato da un datore di lavoro a un proprio dipendente, in assenza per malattia, a seguito di tre visite mediche domiciliari di controllo disposte dall'INPS. In due delle tre occasioni, i verbali redatti dai medici incaricati riportavano la dicitura «sconosciuto/irreperibile all'indirizzo»; nella terza, il lavoratore era assente dal domicilio in quanto si stava sottoponendo a una seduta fisioterapica, senza, tuttavia, averne dato preventiva comunicazione alla società datrice.
I giudici di merito avevano annullato il licenziamento, ritenendo ambigue le espressioni contenute nei verbali e rilevando che ulteriori controlli successivi avevano dato esito positivo, così non ritenendo integrata l’esistenza di una effettiva giusta causa. La Cassazione ha, infine, confermato tale impostazione.
La fede privilegiata del verbale e il potere interpretativo del giudice
La Corte ha ribadito che la fede privilegiata attribuita al verbale di visita fiscale, in quanto atto redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, riguarda esclusivamente i fatti da questi attestati come direttamente percepiti. Essa non si estende, tuttavia, alle espressioni che, per la loro formulazione, si prestino a una pluralità di letture. Il giudice di merito conserva, pertanto, il pieno potere di interpretare il significato di espressioni intrinsecamente equivoche, procedendo a una valutazione complessiva del testo del verbale e del contesto in cui la visita si è svolta. Nel caso di specie, infatti, la dicitura «sconosciuto/irreperibile all'indirizzo» non consentiva di stabilire con certezza se fosse il lavoratore a essere assente o se fosse il domicilio a essere stato individuato in modo inesatto, non potendo tale ambiguità essere il motivo fondante la decisione sottostante il licenziamento poi comminato.
L'onere della prova e la tutela del lavoratore in caso di ambiguità
La pronuncia, rifacendosi a un principio generale, ha confermato che spetta al datore di lavoro fornire la prova del fatto disciplinare contestato; applicando quest’ultimo, dunque, al caso di specie, ne è conseguito che l’ambiguità dei verbali di visita fiscale non può trasformarsi in un elemento di prova a carico del lavoratore, pena una illegittima inversione dell’onere probatorio.
In altri termini, l'incertezza sulla reale portata del documento non può essere risolta a detrimento di chi subisce le conseguenze dell'accertamento, specie quando il datore di lavoro non abbia acquisito elementi ulteriori idonei a corroborare l'ipotesi dell'assenza ingiustificata.
L'assenza per visita fisioterapica e la proporzionalità della sanzione
Con riferimento alla terza visita fiscale, la Corte ha riconosciuto che l'allontanamento dal domicilio senza preventiva comunicazione al datore di lavoro, per sottoporsi a prestazioni sanitarie, integra un illecito disciplinare. Tuttavia, ha chiarito che tale condotta, secondo la disciplina del CCNL applicabile al rapporto, avrebbe dovuto essere sanzionata con una misura conservativa e non con il licenziamento.
Difettando la proporzionalità tra la gravità del fatto e la sanzione irrogata, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo, con l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, co. 4, dello Statuto dei lavoratori.
Conclusioni e conseguenti valutazioni per i datori di lavoro
La sentenza n. 22621/2026 offre un contributo significativo alla definizione dei limiti del procedimento disciplinare non solo in connessione con le visite fiscali durante la malattia, come nel caso di specie, ma anche con riferimento a tutti gli adempimenti eseguiti da soggetti terzi e sulle cui rilevazioni, successivamente, si basa un provvedimento espulsivo. Essa chiarisce che il verbale di irreperibilità, così come qualsiasi altro documento essenziale rispetto ai fatti contestati, non è una prova assoluta e autosufficiente: la sua forza probatoria è condizionata alla chiarezza e univocità delle espressioni in esso contenute.
Sul piano operativo, la decisione suggerisce ai datori di lavoro di adottare procedure interne di verifica più strutturate, che tengano conto non solo dell'esito formale delle visite fiscali o di qualsiasi altra valutazione eseguita sulla condotta del dipendente, ma anche del contesto complessivo della circostanza, prima di procedere a sanzioni di natura espulsiva.