Nuovo DURC di congruità nel settore edilizia e conseguenze sanzionatorie

20 Settembre 2022

È di recente previsione l’istituto del DURC di congruità, la cui creazione ha l’obiettivo di assicurare la regolarità della gestione degli appalti (sia pubblici che privati, seppur con requisiti diversi per l’uno o per l’altro caso) con particolare riferimento agli adempimenti che, quotidianamente, i soggetti coinvolti sono chiamati a soddisfare al fine di mantenere una posizione di conformità alle norme vigenti.  

Sono in vigore dal 1° novembre 2021 le previsioni di cui all’art. 8, c. 10-bis del D.L. n. 76/2020 (convertito in L. n. 120/2020 e mod. Decreto n. 143/2021). Il contenuto di tali norme ha introdotto il nuovo Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di congruità, finalizzato al contrasto del lavoro irregolare negli appalti e del c.d. “dumping contrattuale” (l’applicazione, cioè, di CCNL diversi da quello dell’edilizia a danno del trattamento economico e normativo dei lavoratori e, in ultima istanza, della regolare concorrenza).

L’obbligo di adoperarsi al fine del suo ottenimento sorge in capo alle ditte private che operino nell’ambito di cantieri di valore superiore a 70.000 Euro, nonché le aziende che prestino la propria attività nel settore degli appalti pubblici (senza soglie minime di valore del cantiere).

Nel caso di appalti di natura privata, la richiesta di rilascio del DURC di congruità deve essere avanzata prima dell’erogazione del saldo finale da parte della società committente e, dunque, a lavori finiti e al momento della chiusura del cantiere. Ove, invece, il cantiere sia finalizzato a un’opera pubblica, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. In ogni caso, trattandosi di un documento il cui rilascio è sottoposto alla verifica dei dati forniti dalle aziende coinvolte e all’esito di una attività meramente compilativa dell’attività quotidiana all’interno del cantiere, si tende a raccomandare un continuo aggiornamento dello stesso, tenendo conto delle singole giornate di lavoro e dell’apporto quotidiano che le diverse ditte forniscono.

Da un punto di vista pratico, il raggiungimento di tali obiettivi è previsto dalla legislazione vigente attraverso la verifica, eseguita dalle Casse edili territorialmente competenti, della corrispondenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore per la manodopera impiegata e gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori; questi ultimi elementi sono riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del settore edile, datato 10 settembre 2020.

Al fine di equiparare correttamente i dati del cantiere di riferimento con quelli della tabella testé citata, all’azienda committente, unica effettiva responsabile della congruità, è richiesto di dichiararne alla Cassa edile territorialmente competente, attraverso il portale unico online a predisposto a tale scopo: la data di apertura, il valore dell’opera complessiva, gli elementi della committenza, le generalità delle imprese subappaltatrici, delle ditte sub-affidatarie, nonché dei lavoratori autonomi, ove esistenti. A loro volta, le imprese coinvolte dovranno indicare, nella loro denuncia mensile, le ore di manodopera eseguite nello specifico cantiere di riferimento, al fine di alimentare il contatore di congruità visibile dall’impresa affidataria.

Al fine di contrastare potenziali illeciti sul tema, le ultime disposizioni legislative prevedono che venga costituita una Convenzione tra le Istituzioni coinvolte (INL, MLPS, INPS, INAIL e CNCE), nonché la creazione di una banca-dati condivisa che consenta l’accesso agli esiti delle verifiche relative al requisito della congruità e a tutti gli elementi a ciò connessi. Tali indicatori saranno, poi, utilizzati al fine di effettuare i relativi recuperi previdenziali e assicurativi, nonché di programmare eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’INL.

Al riguardo, si sottolinea la sottoscrizione di una ulteriore Convenzione (in data 11 marzo 2021) tra L’INL e la Commissione nazionale delle casse edili Edilcasse (CNCE) la quale prevede, tra l’altro, uno scambio di informazioni e dati tra le due Istituzioni. Tale intesa è volta a garantire la trasparenza e correttezza dei soggetti operanti sul mercato, intervenendo nell’ambito del contrasto al dumping contrattuale e al lavoro irregolare.

Presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), in data 25 ottobre 2021, è, inoltre, stato istituito un Osservatorio nazionale con il compito di vigilare anche sull’applicazione della nuova normativa relativa al DURC di congruità. Fanno parte di tale Osservatorio i rappresentanti del governo, delle principali stazioni appaltanti pubbliche e delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore edile. L’iniziativa mira a garantire i migliori standard di salute e sicurezza dei lavoratori nella realizzazione delle opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A seguito delle valutazioni operate in base ai dati forniti dalla ditta appaltante e che confermino la congruità tra le risorse utilizzate e quelle adeguate a un cantiere del valore indicato, la Cassa edile territorialmente competente ne rilascia la relativa attestazione, entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Diversamente, ove vengano riscontrate delle incongruenze, la Cassa edile contatterà l’impresa committente e le darà la possibilità di integrare e/o modificare la documentazione fornita entro un tempo massimo di 15 giorni, al fine di dimostrare il raggiungimento della percentuale attraverso i costi eventualmente non registrati. Ove lo scostamento sia uguale o inferiore al 5% rispetto ai valori normalmente prevedibili, tuttavia, l’impresa risulterà comunque regolare previa presentazione di attestazione del Direttore dei lavori che giustifichi lo scarto.

Se, anche all’esito di tali eventuali integrazioni e/o modifiche, la Cassa edile territorialmente competente riterrà non sufficiente l’ulteriore documentazione fornita al fine di rilasciarne il relativo documento attestante la congruità ai parametri vigenti, il DURC di congruità non verrà rilasciato e tale accertamento negativo inciderà sul rilascio dei successivi DURC ordinari. Inoltre, la Cassa edile competente procederà all’iscrizione dell’impresa nella BNI (Banca Nazionale delle imprese irregolari), con l’eventualità che possa bloccare anche i lavori su altri cantieri. Infine, in caso di mancato rilascio del DURC di congruità, gli organi all’interno del preposto sistema di vigilanza saranno allertati da tali esiti, dando ciò potenziale input ad ulteriori processi di controllo sull’attività svolta dal soggetto irregolare.

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