Rapporto dirigenziale: limiti al diritto di critica nei confronti dell’imprenditore

20 Settembre 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17689 del 2022 del 31 maggio 2022, torna a pronunciarsi sul tema dei limiti del diritto di critica di un dirigente nei confronti della società e della conseguente legittimità del licenziamento intimato quando il datore di lavoro ritenga superamento tale limite.

Il caso posto all’esame della Corte prende le mosse dal licenziamento per asserita giusta causa di un dirigente, direttore generale, che, nel corso del Consiglio di Amministrazione, ha espresso perplessità riguardanti la bozza di bilancio relativa all’anno precedente, prospettando l’astratta configurabilità, in capo a sé e agli altri amministratori, di alcune ipotesi di reato.

A seguito di verifiche tecniche disposte dai vertici aziendali, le riserve manifestate dal dirigente si sono dimostrate infondate e la società, dopo l’avvio di un procedimento disciplinare, ha licenziato il direttore generale per giusta causa.

Il dirigente ha impugnato il licenziamento, salvo vedere respinta la propria contestazione all’atto espulsivo innanzi sia al Tribunale, sia alla Corte di Appello di Brescia. Le due corti di merito, infatti, hanno ritenuto che il diritto di critica nei confronti del datore di lavoro possa essere esercitato legittimamente solo se basato su presupposti veritieri, così come che la facoltà di sollevare perplessità circa il bilancio della società non legittimasse il direttore generale a rendere le stesse pubbliche, nell’ambito della seduta del CdA, nonché a paventare ipotesi di reato potenzialmente configurabili in caso di mancato accoglimento dei rilievi sollevati.

La Corte d’Appello, in particolare, ha ritenuto il licenziamento sorretto da giusta causa, o quanto meno da giustificatezza, rilevando come il dirigente si fosse volontariamente posto in contrapposizione con le scelte adottate dalla società e, quindi, avesse fatto venire meno il rapporto di fiducia tra le parti, tanto che l’infondatezza delle critiche giustificasse il licenziamento.

La Corte di Cassazione ha, tuttavia, giudicato diversamente dai giudici delle due prime istanze, accogliendo le doglianze manifestate dal lavoratore e rinviando la decisione, nel merito, alla Corte di Appello.

La Suprema Corte, innanzitutto, ha ribadito i principi, ormai consolidati in giurisprudenza, in tema di diritto di critica e ha rilevato come lo stesso trovi fondamento non solo nell'art. 21 della Costituzione, ma anche nello Statuto dei Lavoratori, che riconosce il diritto dei lavoratori di manifestare liberamente il proprio pensiero.

In generale, a opinione della predetta Corte, nel rapporto di lavoro l'esercizio del diritto di critica deve essere contemperato con il dovere di fedeltà e con il rispetto di principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.

La Corte approfondisce, poi, la tematica con riferimento alle peculiarità connesse alla qualifica dirigenziale, al ruolo di direttore generale e alle implicazioni che ne discendono anche in considerazione delle responsabilità che gli artt. 2392 e 2396 c.c. – norme relative al dissenso manifestato durante riunioni del Consiglio di Amministrazione e alla responsabilità del direttore generale – pongono in capo a tale figura.

Secondo la Corte, l’unico limite al diritto di critica del dipendente che muove una denuncia rispetto a supposti comportamenti illeciti nei confronti del proprio datore di lavoro è ravvisabile nell’ipotesi di calunnia, cioè quando vi è la consapevolezza della falsità di quanto riferito.

In tale ottica, viene rilevato come l’infondatezza della denuncia mossa dal lavoratore non può portare a conseguenze disciplinari, né a sanzioni, in quanto deve essere tutelato il generale diritto di collaborazione del cittadino che ha la facoltà, in ragione del generale e tutelato interesse pubblico, di denunciare fatti che sospetta costituire un illecito.

Nel caso di specie, la Corte rilevava come il direttore generale non abbia nemmeno formalmente sporto denuncia, ma abbia unicamente manifestato, esercitando il proprio diritto di critica, di avere rilevato comportamenti che avrebbero potuto integrare un reato e di averlo fatto nell’ambito della riunione di uno degli organi sociali.

Nel rapporto dirigenziale, poi, il legame fiduciario esistente tra le parti non può determinare alcuna automatica compressione del diritto di critica e il giudice di merito, al fine di stabilire la giustificatezza del recesso, deve procedere a una accurata opera di componimento tra l’obbligo di fedeltà e il diritto di critica stesso, escludendo che l'esercizio di tali diritti possa integrare, di per sé, ragione di giustificatezza del licenziamento.

Al fine di integrare il concetto di giustificatezza, infatti, può rilevare qualsiasi motivo, che sia apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore e che escluda l'arbitrarietà del recesso.

In applicazione di tali principi, la Corte di Cassazione ha concluso che non integra, di per sé, la giustificatezza del licenziamento la condotta del dirigente che eserciti, in maniera non pretestuosa, il diritto al dissenso in sedi proprie, cioè durante il Consiglio di Amministrazione, con modalità non diffamatorie o offensive.

La Corte ha, quindi, ritenuto che se il dirigente estromesso riveste anche la qualifica di direttore generale, la giustificatezza del licenziamento sarà esclusa se il diritto al dissenso viene esercitato nelle sedi opportune, nonché con modalità non diffamatorie.

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