Violazione del diritto di esclusiva nel rapporto di agenzia: danno risarcibile anche dagli agenti concorrenti.

20 Settembre 2022

L'agente, il cui diritto di esclusiva sia stato violato dall’intercettazione di clienti da parte di agenti incaricati di operare in una diversa zona dal medesimo preponente, ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni sia di natura contrattuale, nei confronti del preponente, sia di natura extracontrattuale, verso gli agenti concorrenti.

In tema di agenzia, il diritto di esclusiva, previsto dall’art. 1743 c.c., rappresenta un elemento naturale, ma non essenziale del contratto; pertanto, esso può essere validamente derogato dalla volontà delle parti.

La norma, in particolare, prevede che: “Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14763 del 2022, si è pronunciata in merito al caso di un agente che ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione del suo diritto di esclusiva sia nei confronti del preponente, sia degli agenti appartenenti alla stessa rete vendita, ma assegnatari di altre zone.

La Corte di Appello aveva, infatti, ritenuto che non fosse configurabile alcuna responsabilità in capo al preponente, in relazione allo sconfinamento territoriale da parte di agenti di zone limitrofe rispetto a quella del ricorrente e che la condotta degli agenti concorrenti avrebbe legittimato solo singole azioni autonome dell'agente.

Tuttavia, come visto, l'art. 1743 c.c. ove non venga derogato dalle parti, vincola contrattualmente il preponente a non concludere direttamente gli affari oggetto dell’attività di impresa e a non avvalersi dell’opera di altri agenti per la promozione nell’ambito della zona assegnata all’agente in esclusiva.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'inadempimento dell'obbligo di esclusiva sia da considerarsi grave e che, in quanto tale, possa determinare la risoluzione del contratto, con responsabilità della parte che abbia violato l'esclusiva per il risarcimento dei danni.

Tanto precisato, in ragione del fatto che gli obblighi delle parti inerenti all’esclusiva derivano dal contratto e non sono di natura normativa – tanto che, come detto, ben possono essere esclusi pattiziamente – la loro violazione determina l’insorgere di una responsabilità di natura contrattuale in capo alla parte inadempiente.

Inoltre, la Corte ha ribadito il principio secondo cui: “l’agente la cui esclusiva sia stata lesa dalla captazione dei clienti compiuta da agenti incaricati per una diversa zona dalla medesima preponente, ha diritto al risarcimento dei danni contrattuali nei confronti della preponente ed al risarcimento dei danni extracontrattuali nei confronti degli agenti concorrenti (v. Cass. n. 26062 del 2013)”.

Vi è, quindi, in caso di violazione del diritto di esclusiva, anche l’esistenza di una responsabilità di tipo extracontrattuale, che l’agente può far valere nei confronti degli agenti che hanno operato nella zona assegnatagli dalla stessa preponente.

Nel caso di specie, quindi, accogliendo il ricorso proposto dall’agente, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, avendo la corte territoriale, in violazione degli enunciati principi ed in virtù di una erronea interpretazione dell’art. 1743 c.c., ritenuto non configurabile una responsabilità contrattuale della società preponente per violazione del diritto di esclusiva realizzato dagli agenti delle zone limitrofe.

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