Contratto di rete e regime di codatorialità

28 Novembre 2022

Vi sono alcune aziende che lavorano quotidianamente insieme, utilizzando le medesime risorse e applicandosi sugli stessi progetti, tanto da, infine, agire come un soggetto unico. Tale possibilità è prevista, con diverse sfumature e alcune norme specifiche da rispettare, nell’ambito della codatorialità: nella presente trattazione ne vengono analizzati i caratteri generali e gli elementi di maggior rilievo, da tenere in considerazione ove si intenda avvalersi dei vantaggi da esso offerti. 

Non è insolito che due o più aziende stabiliscano di avere dei reciproci interessi a che i servizi solitamente offerti vengano resi sinergicamente tra le due, le quali tuttavia mantengono ciascuna la propria indipendenza, autonomia e specialità, attraverso lo scambio e l’esercizio in comune dell’attività propria di ciascuna delle imprese coinvolte.

Perseguire un tale regime comporta il fatto che le imprese divengano un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero, il che consente altresì di ampliare l’offerta dividendo i costi d’impresa, partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici, godere di agevolazioni fiscali, collegando imprese situate in diverse parti del territorio italiano (o estere, purchè operative in Italia).

Il rapporto tra imprese collegate da un contratto di rete può essere gestito, in via discrezionale e riservata alle aziende stesse, attraverso l’istituzione di un fondo patrimoniale comune o, in alternativa, la previsione di un budget annuale le cui risorse siano vincolate all’utilizzo in favore del raggiungimento degli obiettivi di cui al programma di rete. Inoltre, è prevista l’eventuale istituzione di un organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso (nel contratto si darà atto dei poteri di gestione e di rappresentanza conferiti, nonché delle regole relative alla sua sostituzione). Elemento fondamentale, è che tutte le attività elencate nel contratto di rete siano strettamente funzionali agli obiettivi perseguiti dalle società coinvolte.

Al fine di realizzare un rapporto come quello di cui in oggetto alla presente trattazione, è necessario che venga stipulato un “contratto di rete” in cuidevono essere indicate le imprese coinvolte, gli obiettivi strategici, la sua durata (sebbene non vi siano indicazioni specifiche, per prassi si tende a stabilirla di almeno 5 anni, nel caso di obiettivi strategici di media complessità), le modalità di adesione, le regole per la gestione del rapporto, nonché il c.d. “programma di rete”. Si tratta del cuore dell’accordo di cui in parola, in cui vengono indicati: l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, ove sia previsto, la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali al fondo patrimoniale comune nonché le regole di gestione dello stesso. 

Tra i più interessanti vantaggi per le imprese che diventino c.d. “retiste”, vi è certamente la possibilità di impiegare il distacco del personale, nonché quello di assumere, in regime di codatorialità, il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete. 

Con particolare riferimento a tale seconda possibilità, essa consente il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete le quali, pur facendo parte del relativo contratto, mantengono piena autonomia nell’elezione del vincolo di codatorialità, restando dunque libere di valutare la convenienza dell’assunzione del vincolo solidale nella gestione dei rapporti di lavoro.

Ove decidessero di aderire a tale modello, la fruizione della prestazione da parte delle imprese retiste sarà sottoposta alle c.d. “regole di ingaggio”, appositamente predisposte e accessorie rispetto al contratto di rete, nel quale vengono inserite. Tali regole determinano l’attuazione pratica della codatorialità,

Per la categoria dei lavoratori neoassunti in regime di codatorialità, è obbligatoria l’individuazione di un datore di lavoro di riferimento in capo al quale sono ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro Unico del Lavoro, quelli di comunicazione di inizio, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti gestiti in tale regime da effettuarsi tramite il modello “Unirete”, nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi. In tale contesto, corre l’obbligo di sottolineare, tuttavia, che il solo fatto di essere indicata quale referente per tali comunicazioni e di esserne, pertanto, l’unica responsabile ove vi fossero eventuali omissioni in tale ambito, non implica automaticamente che essa sia l’unica datrice di lavoro del dipendente coinvolto. In questo senso, si sottolinea, infatti, che la giurisprudenza sia ormai costante nel riconoscere la responsabilità solidale di tutte le imprese coinvolte, identificate ciascuna quale sostanziale datore, poiché per ognuna di esse il rapporto di lavoro in regime di codatorialità rappresenta un centro di imputazione degli interessi a sé stante.

Sul piano pratico, scegliere di aderire all’istituto della codatorialità determina la strutturazione della controparte datoriale nei termini di parte soggettivamente complessa, e l’applicazione del regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa ex art. 1294 c.c.

Anche in costanza di regime di codatorialità il lavoratore è comunque sottoposto all’applicazione dell’art. 2103 c.c. e, pertanto, questi deve essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto, oppure a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito; ovvero, ancora, a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento. Tuttavia, in situazioni di tal sorta è fatta salva la possibilità di riferire il mutamento degli assetti organizzativi abilitanti l’adibizione a mansioni inferiori di cui all’art. 2103 c.c., co. II, proprio all’intervenuto contratto di rete, fermo restando il sempreverde diritto del lavoratore alla conservazione della categoria di inquadramento e al trattamento retributivo in godimento.

Il CCNL applicato nei rapporti di codatorialità è, come di consueto, quello maggiormente rappresentativo per la categoria di riferimento. Tuttavia, laddove la prestazione lavorativa sia stata resa in maniera prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere adeguato a tale maggiore importo (proprio a tal fine, le registrazioni sul LUL dell'impresa individuata riportano l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro).

Anche in costanza di tale regime, dunque, il favor lavoratoris è sempre prediletto, ove sia possibile l’applicazione di condizioni migliorative.

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