Novità in tema di decorrenza del termine di prescrizione dei crediti di lavoro

28 Novembre 2022

Con una recente pronuncia, la n. 26246 del 6 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione dei crediti da lavoro decorre dalla cessazione del rapporto per tutti quei diritti che non si siano già prescritti al momento di entrata in vigore della Legge Fornero.

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della prescrizione quinquennale dei crediti maturati dai dipendenti nel corso del rapporto di lavoro.

La questione aveva generato molta discussione a seguito delle riforme operate dalla Legge Fornero (Legge n. 92 del 2012), che ha modificato l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, e dal Jobs Act (D.lgs. n. 23 del 2015) in materia di tutela in caso di licenziamento illegittimo.

In particolare, i predetti interventi normativi hanno fatto sì che la reintegrazione nel posto di lavoro sia divenuto un rimedio residuale in caso di licenziamento non legittimo, mutando – almeno in base alla valutazione della Suprema Corte – il regime di stabilità del rapporto di lavoro.

Al riguardo, in passato, la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 174 del 1972, pubblicata dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, che aveva introdotto nel nostro ordinamento l’articolo 18, aveva preso atto dell’esistenza di rapporti di lavoro dotati di una stabilità garantita dalla tutela reintegratoria, applicabile quale che fosse il vizio che rendeva invalido il licenziamento. In questi casi, quindi, il differimento della decorrenza della prescrizione al termine del rapporto non era giustificabile e, quindi, la stessa maturava anche in costanza di rapporto.

La Riforma Fornero, in primis, e il Jobs Act poi, hanno scardinato il predetto impianto in quanto la modifica dell’articolo 18 ha fatto sì che la reintegrazione nel posto sia divenuta un’ipotesi di tutela residuale.

Il caso posto all’esame della Corte prende le mosse dalla rivendicazione, da parte di alcune lavoratrici, del pagamento di crediti di lavoro al termine del rapporto.

All’esito del secondo grado di giudizio, la Corte di Appello ha ritenuto prescritto tale diritto, deducendo che la prescrizione quinquennale decorresse in corso di rapporto in ragione della stabilità reale del rapporto e dell’assenza della condizione psicologica di timore delle lavoratrici tale da indurle a non avanzare pretese retributive durante il rapporto.

La Corte di Cassazione, invece, osserva che le modifiche apportate all’articolo 18 hanno fatto venir meno un tale elemento di stabilità del rapporto, determinando il passaggio da un'automatica applicazione a ogni ipotesi d’illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria a un'applicazione più selettiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha affermato che, per i diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma degli artt. 2948, n. 4 e 2935 del Codice Civile, dalla cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Questa nuova pronuncia, dunque, oltre a estendere in maniera rilevante l’ambito delle potenziali domande creditorie che i datori di lavoro di medie e grandi dimensioni potranno essere costretti ad affrontare d’ora in avanti, fa certamente registrare un ulteriore arresto nel percorso della giurisprudenza che, inesorabilmente, sta portando all’integrale superamento della ratio riformatrice introdotta con la Legge Fornero.

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