A mente del nuovo comma 1-bis dell’articolo 47 L. n. 428 del 1990, nell'abito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, la comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali circa la volontà di procedere con il trasferimento di azienda può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore. Il nuovo Codice della Crisi di impresa, in vigore dal 15 luglio 2022, ha riformulato l’articolo 47 della L. n. 428 del 1990 che regola le ipotesi di trasferimenti per le aziende che occupano più di 15 lavoratori, con lo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dei diritti dei lavoratori, la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché le esigenze tecnico-produttive del cessionario. In considerazione di quanto precede, l’art. 368, comma 4, lettere b) e c) del nuovo Codice ha modificato la predetta norma, prevedendo che, in caso di trasferimento di imprese coinvolte in una procedura con finalità conservativa (es. concordato in continuità, accordi di ristrutturazione dei debiti, amministrazione straordinaria in caso di continuazione o mancata cessazione dell’attività), fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, le condizioni possono subire una variazione grazie al raggiungimento di un accordo sindacale, mentre, solo per imprese coinvolte in procedure con finalità liquidatoria, vi è la possibilità di disapplicare l’art. 2112 c.c. Quanto, in particolare, al contenuto dell’articolo 47, la nuova formulazione della norma prevede l’introduzione del comma 1-bis che dispone che la comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali circa la volontà di procedere con il trasferimento di azienda può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore. L’obbligo in questione è diretto a rendere ancora più stringente l’obbligo di coinvolgere, fin da subito, le organizzazioni sindacali al fine di renderli edotti delle scelte imprenditoriali e, quindi, di garantire una più attenta e approfondita analisi del contesto in cui il trasferimento di azienda, o ramo di essa, si colloca. La disposizione, inoltre, oltre a generare una naturale concorrenza tra gli imprenditori nel corso delle procedure di consultazioni sindacali, pone i sindacati in una posizione rafforzata rispetto alla “competizione” tra offerenti, permettendo loro di comparare le offerte e ottenere la stipula di un accordo sindacale che sia quanto più vantaggioso per i lavoratori, sfruttando proprio la concorrenza tra gli stessi. La ratio della norma analizzata risiede nel fatto che il nuovo Codice della Crisi di Impresa ha come obiettivo quello di tutelare, in modo particolare, i lavoratori nell'ambito delle trattative e dello svolgimento delle procedure concorsuali. Non a caso, la normativa italiana risulta essere aderente a quella europea, al contenuto dalla Direttiva Insolvency (n. 2019/1023), e quindi protesa alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori interessati dalle trasformazioni aziendale.