La sicurezza dello smart worker all’estero

15 Settembre 2023

Il datore di lavoro è tenuto a garantire la salute e sicurezza del lavoratore anche quando questi svolga la propria prestazione in modalità agile dall’estero.

La normativa che regola il lavoro agile, la legge n. 81 del 2017, non pone alcuna preclusione rispetto allo svolgimento da remoto della prestazione del lavoratore al di fuori del territorio italiano.

Quel che è certo è che l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile all’estero non faccia venir meno l’obbligo per il datore di lavoro di garantire al dipendente la tutela dal punto di vista della sicurezza sul lavoro.

Infatti, anche quando il lavoro agile è svolto al di fuori dell'Italia trova applicazione la normale tutela assicurativa garantita dall’INAIL. Allo stesso modo, è pacifico che la posizione di garanzia assunta dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore in virtù delle disposizioni di legge – prima fra tutte la tutela apprestata dall’articolo 2087 del Codice Civile – permanga anche con riguardo a quei dipendenti che svolgano la prestazione in smart working.

Pertanto, anche gli infortuni occorsi al lavoratore che opera in smart working saranno, in generale, tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (ossia, quello determinato da una condotta volontaria del lavoratore tale da influire nel rapporto tra evento e danno).

Fermo quanto precede, nelle ipotesi di svolgimento di attività dall’estero, assume ancora maggior rilievo quanto previsto in tema di salute e sicurezza dall’accordo sottoscritto tra le parti. Nello specifico, sarà in questa sede che il datore di lavoro dovrà avere cura di particolareggiare l’obbligo di cooperazione al riguardo del lavoratore, nonché le disposizioni contenute nell’informativa sulla salute e sicurezza che il datore è obbligato a consegnare allo stesso e ogni altra indicazione legata alla garanzia della sua sicurezza nello svolgimento della prestazione. Al contempo, in tale documento potranno anche essere definiti luoghi di lavoro coerenti con i termini dell'accordo stesso e con le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza per le prestazioni svolte da remoto, eventualmente escludendo l’ammissibilità del lavoro da uno o più Paesi esteri.

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