Carta blu Ue: nuove regole per ottenere il nulla osta

22 Aprile 2024

Con la Circolare n. 2829 del 28 marzo 2024, sono state fornite indicazioni per presentare le richieste di ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari altamente qualificati.

La Circolare oggetto in esame, che fa seguito al D.lgs. n. 152/2023 che recepisce la Direttiva Ue 2021/1883, modifica i requisiti che il lavoratore debba possedere per poter ottenere la Carta Blu (Art. 27- quater del Testo Unico sull’Immigrazione).

Originariamente era richiesto un titolo di studio universitario ottenuto dopo un corso di durata almeno triennale, mentre, ora, è possibile ottenere la Carta Blu anche in assenza di tale requisito, se il lavoratore è in grado di dimostrare, alternativamente:

  • una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
  • una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione International Standard Classification of Occupations ISCO-08, n. 133 e n. 25.

Ai fini di dar prova di quanto precede, la circolare indica agli Sportelli Unici per l’Immigrazione la necessità di richiedere al datore di lavoro richiedente la Carta blu UE un’apposita dichiarazione, corredata da contratto di lavoro e/o buste paga relativi al periodo lavorativo svolto che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell’esperienza professionale, di almeno cinque anni nel settore per cui si presenta la domanda di Carta blu UE.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro o il rigetto della domanda, non oltre novanta giorni dalla presentazione della stessa.

Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura.

Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente  attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria da parte  del datore di lavoro.

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