Lavoro tramite piattaforma: le novità dall’Unione Europea

23 Maggio 2024

Il regime da applicarsi ai lavoratori che prestino attività tramite piattaforma è un argomento al centro di un acceso dibattito in Italia, con pronunce della magistratura che spesso animano tale discussione. A dirimere tale disputa potrebbe essere la nuova direttiva europea, della quale si attende solo l’adozione formale da parte del Consiglio.

Il 24 aprile 2024, il Parlamento Europeo ha formalmente adottato il testo di una nuova direttiva comunitaria (la “Direttiva”), già in precedenza concordato insieme al Consiglio Europeo lo scorso febbraio, “relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali”.

In particolare, il nuovo testo normativo cerca di definire le linee guida alle quali gli Stati Membri dovranno adeguarsi nella gestione di tali tipologie di rapporto di lavoro, nel tentativo di uniformarne il trattamento a livello europeo, nonché di far sì che vengano implementati i principi espressione del pilastro europeo dei diritti sociali, con specifico riferimento alla prevenzione dei rapporti di lavoro che portano a condizioni precarie, anche vietando l'abuso dei contratti atipici.  

La Direttiva, inoltre, conscia della introduzione sempre più frequente e rilevante di apparati tecnologici per la gestione della prestazione lavorativa, si prefigge l’obiettivo di mettere in guardia gli Stati Membri dalle ultime forme di interazione digitale, che possono creare opportunità di accesso a posti di lavoro dignitosi e di qualità solo se ben regolamentate e attuate. Diversamente, il rischio è quello di dar luogo a una sorveglianza mediante la tecnologia, di accrescere gli squilibri di potere tra le parti, di impedire condizioni di lavoro dignitose, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la parità di trattamento e il diritto alla riservatezza.

Da un punto di vista meramente pratico, la Direttiva introduce una presunzione di subordinazione nei casi in cui sia dimostrabile che il lavoratore che esegua attività tramite una piattaforma digitale sia sottoposto al controllo e alla direzione del proprio datore, secondo gli indicatori tipici della normativa nazionale, dei contratti collettivi, e della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ove tale onere di prova semplificato sia raggiunto dal lavoratore, sarà il datore di lavoro a dover fornire la prova contraria, ossia la natura autonoma del rapporto svolto con l’intermediazione della piattaforma digitale.

Inoltre, la Direttiva prevede delle limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Più precisamente, a questi ultimi è impedito di trattare – in via meramente esemplificativa – dati personali relativi allo stato emotivo o psicologica del lavoratore o a conversazioni private, dati relativi a un momento in cui la prestazione lavorativa è sospesa, nonché al fine di desumere caratteristiche personali e riservate del lavoratore (e.g., origine razziale o etnica, disabilità, stato sociale).

Al momento, il testo definitivo della Direttiva, che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è ancora in attesa dell’adozione formale da parte del Consiglio Europeo. Non appena tale passo sarà compiuto, la pubblicazione sancirà l’inizio dei due anni a disposizione degli Stati membri per implementarne le previsioni all’interno delle proprie legislazioni.

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