A seguito di puntuale ricostruzione del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il Tribunale di Trento si è pronunciato rigettando le domande retributive di un lavoratore in merito ai tempi di vestizione/svestizione della divisa di lavoro, pur essendo la stessa un DPI obbligatorio, oltre che al tempo necessario al passaggio di consegne con il collega smontante nonché ad effettuare la doccia alla fine del turno di lavoro. Il caso sottoposto al Tribunale di Trento riguarda la richiesta di un lavoratore addetto alla fabbricazione di bottiglie in vetro, il quale ha domandato il riconoscimento, ai fini retributivi, del tempo impiegato per la vestizione/svestizione della divisa aziendale (c.d. “tempo tuta”), per il passaggio di consegne tra turni e per la doccia di fine turno. Il ricorrente ha evidenziato che, per accedere alla “zona calda” del reparto produttivo, fosse tenuto a indossare una divisa costituente, ai sensi di apposito regolamento aziendale, un dispositivo di protezione individuale (DPI), oltre ad appositi guanti, occhialini e tappi otoprotettori, tutti forniti dalla società resistente, e che tale operazione dovesse avvenire negli spogliatoi aziendali. Inoltre, ha sostenuto che i lavoratori erano tenuti ad accedere alla zona calda dieci minuti prima dell’inizio del turno per effettuare il passaggio di consegne, e che, al termine del turno, si rendeva necessario usufruire del servizio doccia aziendale per ragioni igieniche. Pertanto, il ricorrente ha richiesto la condanna della società al pagamento della retribuzione per tali tempi, quantificati in venti minuti per il tempo tuta, dieci per il passaggio di consegne e cinque per la doccia. La società resistente ha contestato l’esistenza di un obbligo di vestizione/svestizione della divisa nei locali aziendali, sostenendo che i lavoratori erano liberi di svolgere tali operazioni anche presso la propria abitazione. Ha inoltre negato che il passaggio di consegne avesse durata significativa e che la doccia fosse imposta, rilevando come, peraltro, molti lavoratori non ne usufruissero. Infine, ha sostenuto che il tempo necessario per indossare gli ulteriori DPI fosse irrisorio, i.e. di massimo cinque secondi. Il Tribunale ha inquadrato la questione alla luce dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2003, che definisce l’orario di lavoro come il periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio delle sue funzioni. Ha, poi, ribadito – richiamando consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione (si veda Cass. 16 maggio 2021, n. 13639) – che il datore sia tenuto a retribuire il tempo tuta, solo se il tempo e il luogo di esecuzione delle relative operazioni siano dallo stesso imposte, configurando una situazione di eterodirezione. La Corte di Cassazione richiamata dal Giudice trentino ha precisato, peraltro, che l’assoggettamento all’eterodirezione datoriale può essere esplicito (nel caso in cui l’obbligo di svestire/svestire la divisa in azienda sia previsto nel contratto individuale, nel contratto collettivo applicabile o in un regolamento aziendale) o implicito (i.e., l’obbligo del datore non deriva da una disposizione formale, ma in considerazione della natura o della funzione della divisa). Dopo aver verificato, quindi, che nel caso in esame non vi fosse né una forma esplicita, né implicita, di eterodirezione, il giudice ha escluso che il tempo tuta relativo alla divisa costituisse orario di lavoro retribuito. Diversa la valutazione per i DPI minori (guanti, occhialini, tappi otoprotettori). Invero, il giudice ha riconosciuto l’eterodirezione implicita per tali dispositivi – non essendo ragionevole che gli stessi possano essere indossati al di fuori dell’azienda – ma ha ritenuto il tempo impiegato irrisorio e, pertanto, non idoneo a fondare il diritto alla retribuzione, richiamando, in tal senso, consolidata giurisprudenza (Cass. 16 giugno 2023, n. 17326). Quanto al passaggio di consegne, il Tribunale ha ritenuto non provata la prassi aziendale indicata dal ricorrente, sulla base delle testimonianze raccolte, e ha quindi escluso il diritto alla retribuzione per tale attività. Infine, in merito alla doccia di fine turno, il giudice ha rilevato l’assenza di imposizioni datoriali circa il tempo e il luogo di svolgimento, escludendo anche in questo caso l’obbligo retributivo.