Ai sensi dell’articolo 2103 c.c., il trasferimento del lavoratore da un’unità produttiva a un’altra, nell’ambito della medesima impresa, costituisce un atto lecito e legittimo solo laddove sia sorretto da comprovate esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva. Il provvedimento di trasferimento rientra nell’alveo delle prerogative riconosciute all’imprenditore nell’esercizio della propria libertà di iniziativa economica, tutelata dall’articolo 41 della Costituzione, purché l’adozione di tale misura sia effettivamente correlata alle suddette ragioni organizzative, tecniche o produttive. In caso di contestazione da parte del lavoratore circa la legittimità del trasferimento, l’onere della prova circa la sussistenza e la fondatezza delle motivazioni addotte grava sul datore di lavoro, il quale è tenuto a dimostrare che la decisione assunta non sia arbitraria, bensì giustificata da esigenze aziendali reali e documentabili. Diversamente, qualora il lavoratore lamenti che il trasferimento sia stato disposto per finalità discriminatorie, in violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti dalla normativa nazionale e sovranazionale, sarà lo stesso lavoratore a dover fornire elementi idonei a dimostrare che la misura adottata sia stata ispirata da intenti discriminatori. Infine, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), il trasferimento dei rappresentanti sindacali aziendali da un’unità produttiva a un’altra può essere legittimamente disposto solo previo rilascio del nulla osta da parte dell’organizzazione sindacale di appartenenza, a tutela dell’esercizio delle prerogative sindacali e della continuità dell’attività di rappresentanza.