ALERT | Novità 2025 in tema di congedo parentale

25 Giugno 2025

Con la circolare n. 95 del 26 maggio 2025, l’INPS ha fornito istruzioni operative in tema di congedo parentale, la cui indennità è stata innalzata dalla Legge di Bilancio 2025 dal 60% all’80% per il secondo mese e dal 30% all’80% per il terzo mese di congedo.

La circolare, oltre a indicare le modalità di fruizione del congedo e il coordinamento delle nuove disposizioni, chiarisce quale sia l’ambito oggettivo, soggettivo e temporale di applicazione delle nuove disposizioni.

Gli incrementi indennitari relativi alla fruizione di congedo parentale riguardano, a oggi, i primi tre mesi di congedo che può essere utilizzato, indifferentemente, da uno solo o ripartito tra entrambi i genitori, su base giornaliera o oraria.

Al fine di usufruire delle suddette maggiorazioni, i mesi di congedo parentale dovranno essere fruiti entro il sesto anno di età del figlio (o entro sei anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 trovano applicazione per i periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e nel caso in cui il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, sia cessato successivamente:

  • al 31 dicembre 2023, per il diritto all’indennità maggiorata dal 60% all’80% per l’ulteriore mese (Legge di Bilancio 2024);
  • al 31 dicembre 2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per l’ulteriore mese (Legge di Bilancio 2025).

In tema di congedo parentale, ricordiamo che l’articolo 34 del Testo Unico sulla maternità e paternità stabilisce che, entro i primi dodici anni di vita del bambino, i genitori possono usufruire del congedo per un periodo cumulativamente non superiore a dieci mesi (elevato a undici, qualora il padre usufruisca di almeno tre mesi di congedo parentale, in modo frazionato o continuativo).

Fermi i predetti limiti complessivi:

  • alla madre spettano, per un periodo continuativo o frazionato, massimo sei mesi di congedo;
  • al padre spettano, per un periodo continuativo o frazionato, massimo sei mesi di congedo (sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi);
  • qualora vi sia un solo genitore, ad esso spetterebbe un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.

Le novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, pertanto, non interessano solo i genitori che fruiscono della maternità o paternità obbligatoria quest’anno, ma anche quelli rientranti nel 2024, seppure con effetti diversi.

Con la Circolare del 26 maggio 2025, l’INPS fornisce, altresì, istruzioni operative attraverso l’indicazione dei codici da esporre in Uniemens per la corretta gestione delle casistiche sopra evidenziate e l’aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di congedo.

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