La Corte di Cassazione ha escluso l’applicabilità dell’indennità prevista dal CCNL per il lavoro esclusivamente notturno ai lavoratori che prestino la propria attività anche durante il giorno, salvo il caso in cui detta indennità sia specificamente prevista nel contratto individuale. Nel contesto di un rapporto di lavoro domestico avente ad oggetto l’assistenza domiciliare alla moglie del datore di lavoro, è insorta una controversia – a seguito della morte di quest’ultimo – tra l’ex lavoratrice e gli eredi. La lavoratrice, inquadrata nel livello C super del CCNL Lavoro Domestico – Fidaldo e Domina, aveva prestato attività continuativa, diurna e anche notturna, presso il domicilio dell’assistita dal marzo 2011., e si è rivolta al giudice del lavoro contro gli eredi dell’ex datore di lavoro, rivendicando degli importi a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva del preavviso, riposi settimanali non goduti, nonché una somma a titolo di lavoro notturno. I giudici di merito avevano parzialmente accolto le sue domande, riconoscendo un orario di lavoro superiore a quello contrattuale e, di conseguenza, il diritto a una retribuzione parametrata alle ore effettivamente lavorate, l’indennità di mancato preavviso e il TFR rideterminato. Tuttavia, la Corte di Appello di Trieste ha escluso il riconoscimento dell’indennità per lavoro notturno, ritenendo insufficiente la prova fornita dalla lavoratrice. Nell’ambito del ricorso per Cassazione proposto dagli eredi dell’ex datore di lavoro, la lavoratrice ha proposto ricorso incidentale, lamentando l’omessa valutazione della propria domanda relativa alla retribuzione per la presenza notturna. Con la decisione n. 19408, del 14 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, chiarendo che l’art. 11 del CCNL (erroneamente indicato nell’ordinanza come art. 12) si applichi “esclusivamente ai lavoratori assunti per garantire presenza notturna”, circostanza non ricorrente nel caso di specie, considerando che la lavoratrice prestava la propria attività anche nelle or diurne. La Suprema Corte ha puntualizzato che l’applicazione di tale clausola del contratto collettivo sia, invero, possibile, ma solo se espressamente previsto nel contratto di lavoro individuale. In mancanza di tale previsione, non è possibile riconoscere una retribuzione aggiuntiva per la presenza notturna, anche se la prestazione lavorativa si estende a tale fascia oraria. L’ordinanza si mostra coerente con il tenore letterale del contratto collettivo applicabile, il quale riconosce una retribuzione specifica esclusivamente ai lavoratori impiegati per la presenza notturna. Di conseguenza, tale previsione non può estendersi ai rapporti di lavoro che comprendano anche attività diurne, salvo che il contratto individuale preveda espressamente tale modalità retributiva.