La Corte di Giustizia dell’Unione ha dichiarato l’illegittimità della norma nazionale che condiziona il godimento di un vantaggio sociale al possesso della residenza nel Paese di riferimento. Con la sentenza del 10 luglio 2025 (causa C‑257/24), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato un principio di particolare rilevanza in materia di parità di trattamento e libera circolazione dei lavoratori: l’aiuto all’inserimento scolastico per i figli minori disabili, previsto dalla normativa nazionale (nel caso di specie, dall’ordinamento tedesco), non può essere negato ai figli di lavoratori frontalieri cittadini dell’Unione per il solo fatto di risiedere in un diverso Stato membro. Il caso trae origine dal ricorso presentato dai genitori di una minore, cittadina tedesca e irlandese, residente in Belgio, figlia di una lavoratrice frontaliera impiegata in Germania, affetta da disabilità mentale, che aveva beneficiato per diversi anni di prestazioni di assistenza scolastica fornite dal governo tedesco. Per l’anno scolastico 2021/2022, la richiesta di rinnovo del predetto aiuto era stata, tuttavia, respinta in quanto la legge tedesca prescrive che i beneficiari del servizio debbano essere residenti in Germania e la minore non risiedeva nel territorio nazionale. Nel giudizio di merito il tribunale tedesco confermava che l’aiuto non costituisse una “prestazione di malattia”, garantita anche ai familiari dei lavoratori ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 883/2004, ma fosse, invece, una forma di “assistenza sociale e medica”, che per espressa previsione del medesimo Regolamento, restava esclusa dal suo ambito di applicazione. La minore impugnava, quindi, la predetta decisione e il giudice incaricato di decidere, sospendeva il procedimento, rimandando la questione alla Corte di Giustizia dell’UE al fine di chiarire se: La Corte di Giustizia UE ha statuito che, pur non rientrando l’aiuto tra le prestazioni di sicurezza sociale ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 883/2004, esso costituisce un “vantaggio sociale” ai sensi dell’art. 7, par. 2, del Regolamento (UE) n. 492/2011. Pertanto, secondo la Suprema Corte europea, subordinare la concessione dell’aiuto al requisito della residenza nel territorio nazionale costituisce una discriminazione indiretta, idonea a svantaggiare i lavoratori frontalieri e a restringere la loro libertà di circolazione. Tale restrizione, per essere giustificata, deve essere orientata al “conseguimento di un obiettivo legittimo – quale il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale – e non eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo”. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il requisito della residenza ecceda il predetto limite in quanto il lavoratore frontaliero contribuisce finanziariamente al sistema sociale dello Stato membro ospitante e mantiene un legame “reale e sufficiente” con quest’ultimo, idoneo a giustificare l’erogazione della prestazione di aiuto.