Con l’ordinanza n. 23565, del 19 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di una guardia giurata che, in più occasioni, ha disatteso le istruzioni datoriali sull’uso corretto degli strumenti di servizio. Tali condotte, reiterate e consapevoli, non integrano una mera negligenza, ma una forma di insubordinazione. Un lavoratore con mansioni di guardia giurata è stato licenziato per giusta causa a seguito di molteplici differenti episodi di mancato rispetto delle disposizioni aziendali – i.e., l’omessa dotazione della radio trasmittente, del giubbotto antiproiettile, l’indossamento di mostrine e manette in assenza di autorizzazione aziendale. Il lavoratore ha successivamente proposto ricorso dinanzi al giudice del lavoro, il quale ha ritenuto le condotte non sufficientemente gravi da giustificare il provvedimento espulsivo. In riforma di tale decisione, la Corte d’Appello di Firenze ha valutato come legittimo il licenziamento, ritenendo le condotte, complessivamente considerate, come un’insubordinazione, idonea a giustificare il licenziamento per giusta causa, per via della “deliberata indifferenza rispetto alle prescrizioni datoriali” che caratterizzava ciascuna delle infrazioni commesse. Il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che le condotte contestate integrassero negligenza, non insubordinazione, e che, pertanto, rientrassero tra quelle sanzionabili in via conservativa secondo il CCNL di riferimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. La Suprema Corte ha rilevato che la censura proposta dal ricorrente richiedesse un riesame dei fatti nel merito, non possibile in sede di Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha altresì rilevato che entrambe le corti di merito avessero individuato nelle azioni del lavoratore “una deliberata indifferenza rispetto alle prescrizioni datoriali, tanto da configurare una vera e propria insubordinazione”. A tal proposito, gli Ermellini hanno ricordato che la nozione di insubordinazione nel rapporto di lavoro subordinato ricomprenda non solo il rifiuto di eseguire disposizioni datoriali, ma anche quei comportamenti – sussistenti, nel caso di specie, secondo la Corte di Appello – che pregiudichino “l’esecuzione ed il corretto svolgimento” delle direttive datoriali “nel quadro della organizzazione aziendale”. Il lavoratore ha altresì lamentato l’assenza di proporzionalità tra le violazioni contestate e il provvedimento di licenziamento. Anche in questo caso, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la doglianza del lavoratore richiedesse un inammissibile riesame nel merito della questione. Al contrario, secondo la Suprema Corte, risultano adeguatamente argomentate, e ben oltre la soglia del minimum costituzionale, le motivazioni della Corte di Appello sulla gravità oggettiva e soggettiva della condotta contestata al lavoratore – ossia, la ripetuta violazione arbitraria delle disposizioni datoriali –, tale da giustificarne il licenziamento per giusta causa. La decisione della Corte di Cassazione rafforza il principio secondo cui l’insubordinazione possa manifestarsi anche attraverso condotte, seppure non apertamente oppositive, comunque idonee a compromettere il corretto svolgimento delle direttive datoriali, nonché l’organizzazione aziendale.