Con la pronuncia n. 24991/2025, la Corte di Cassazione ha confermato l’applicabilità, anche ai lavoratori in prova, della disciplina relativa alle dimissioni telematiche – e della revoca delle stesse – prevista ex art. 26, commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs. n. 151/2015. Nel caso di specie, un lavoratore in prova ha incardinato un procedimento dinanzi al giudice del lavoro di Pescara al fine di fare accertare la legittimità e l’efficacia della revoca delle dimissioni, avvenuta entro la tempistica prevista dalla normativa applicata (i.e., sette giorni dalla rassegnazione delle stesse). Nel ritenere legittima la revoca effettuata nel rispetto dei tempi previsti per legge, il Tribunale di Pescara ha condannato la resistente alla reintegrazione del lavoratore in azienda in regime di prova. La Corte di Appello ha avvallato tale decisione, ritenendo valida e applicabile anche alle dimissioni rese nel periodo di prova la procedura telematica di rassegnazione e di revoca delle stesse. Invero, secondo la Corte territoriale, l’art. 26, commi 7 e 8-bis, del D. Lgs n. 151/2015, espressamente individua i casi in cui tale procedura non si applica (i.e., in ambito di lavoro domestico, alle dimissioni rassegnate in sede protetta, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni), senza indicare il periodo di prova quale uno di essi. Pertanto, la società datrice ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione, sostenendo – inter alia – che la disciplina delle dimissioni telematiche non si applichi in caso di prova, come esplicitato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 4 marzo 2016. Al riguardo, la Suprema Corte ha preliminarmente chiarito che le circolari ministeriali costituiscono atti interni all’amministrazione, idonei a uniformare l’azione degli organi amministrativi subalterni ma, in ogni caso, incapaci di creare diritto e vincolare l’interpretazione giudiziale delle norme di legge. Invero, ritenuta inapplicabile la menzionata circolare ministeriale, la Corte di Cassazione ha rilevato l’assenza di incompatibilità tra la disciplina della prova, che consente a ciascuna parte del rapporto di lavoro di effettuare delle valutazioni inerenti al rapporto medesimo, e la disciplina delle dimissioni telematiche, volta ad arginare i comportamenti abusivi datoriali, accertando, in tal modo, con riferimento al caso di specie, la piena validità ed efficacia della revoca delle dimissioni rese dal ricorrente. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito il principio fondamentale per cui, laddove un documento che non abbia il rango di fonte primaria sia in espresso contrasto con quanto previsto da quest’ultima, è naturale che sarà la fonte di diritto effettiva a dover trovare applicazione, a discapito di quanto eventualmente stabilito in atti a carattere evidentemente solo amministrativo, volti a operare – ove necessario – mera attività interpretativa delle norme di riferimento. Non v’è dubbio, dunque, che in caso di mancanza di uniformità delle previsioni da implementare nel caso di specie – e, a maggior ragione, laddove venga proposta un’ipotesi derogatoria della norma primaria – sia quest’ultima a dover prevalere su note, circolari e altri atti interni ai singoli enti, utili al funzionamento degli stessi e che, dunque, deve primeggiare su questi ultimi.