Lavoro transnazionale e previdenza sociale: i chiarimenti offerti dalla CGUE

23 Ottobre 2025

Con sentenza “Hakamp” del 4 settembre 2025, n. 203/24, la CGUE ha offerto dei chiarimenti interpretativi in senso quantitativo e qualitativo in merito alle disposizioni di rango europeo che individuano la legislazione previdenziale applicabile in caso di lavoro transnazionale svolto da lavoratori in due o più Paesi europei.

Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia prende le mosse dal ricorso giudiziale presentato da un lavoratore marittimo, residente nei Paesi Bassi, con datore di lavoro stabilito in Liechtenstein, che ha svolto la propria attività anche in Belgio e in Germania, avverso la decisione del SVB (l’ente di previdenza sociale olandese) di applicare allo stesso il regime di sicurezza sociale olandese per l’anno di riferimento, nonostante l’attività eseguita in quel periodo fosse pari solo al 22% di quella totale, laddove la normativa prevederebbe, ai fini dell’applicazione del regime previdenziale dei Paesi Bassi, il più alto dato del 25%.  Ciò, in considerazione – a latere dell’elemento quantitativo – di ulteriori circostanze “fattuali” quali il Paese di immatricolazione della barca usata per svolgere l’attività, il luogo di residenza del dipendente.

Le Corti di merito olandesi hanno avvallato la posizione dell’ente e, pertanto, il lavoratore ha proposto ricorso dinanzi alla Corte suprema dei Paesi Bassi, ritenendo che le Corti inferiori, nel conferire rilevanza a circostanze ulteriori rispetto ai criteri tipizzati dalla menzionata normativa europea di riferimento (art. 14, par. 8, del Regolamento (CE) 987/2009), l’avessero interpretata impropriamente.

Interpellata al riguardo, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che la soglia del 25% di lavoro subordinato, così come gli altri criteri indicati dal Regolamento (CE) n. 987/2009, debbano essere i soli criteri applicati al fine di determinare il luogo di svolgimento della «parte sostanziale» delle attività di lavoro subordinato svolto in due o più Paesi europei – e, con ciò, la legislazione applicabile, in tema di sicurezza sociale, al rapporto di lavoro – senza prendere in considerazione altre circostanze o altri criteri.

La Suprema Corte europea ha ritenuto che il criterio oggettivo, consistente nella soglia minima del 25%, sia utile a offrire maggiori certezze in un contesto, come quello del lavoro transnazionale, svolto in diversi Paesi europei, idoneo a generare complicazioni derivanti dal rischio di applicazione simultanea di diverse normative nazionali.

In conclusione, secondo la Corte europea, tale regola consente di assicurare un maggior coordinamento tra Stati membri in tema di sicurezza sociale al fine di garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone e contribuire, in tal modo, ad incrementare il livello di vita e delle condizioni di lavoro dei lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea.

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