Rischio interferenziale: la responsabilità del committente in caso di infortunio sul lavoro

30 Ottobre 2025

In caso di infortunio sul lavoro nell’ambito di un appalto, la cui attività è eseguita nei locali del committente, quest’ultimo, per poter escludere la propria responsabilità, deve dimostrare non solo di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza, ma anche di non aver in alcun modo interferito nell’esecuzione dell’appalto.

Con la sentenza n. 25113 del 12 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che il committente, al fine di poter essere sollevato da qualsiasi responsabilità per l’infortunio di un dipendente della società appaltatrice accorso durante l’esecuzione di lavori presso locali dei quali il committente ha la disponibilità giuridica, deve dimostrare non solo di aver adempiuto agli obblighi di cui alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche dell’assenza di interferenze tra la propria attività e quella dell’appaltatore.

Il caso prende le mosse da un ricorso presentato da un lavoratore di un’impresa che stava eseguendo lavori di manutenzione su un macchinario della società committente, presso i locali di quest’ultima, e che, a seguito di un grave infortunio, ha citato in giudizio le due imprese al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di tale evento.

La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato la domanda nei confronti del committente, non ritenendo integrato nel caso di specie il rischio c.d. interferenziale.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha chiarito, in continuità con la giurisprudenza più recente, che la committente «che affidi lavori, servizi o forniture ad impresa appaltatrice nell’ambito della propria azienda», presso i propri locali,ha l’obbligo di adempiere agli obblighi imposti dall’art. 26, del D. Lgs. n. 81/2008 e che, in caso di inadempimento, la stessa risponde dell’infortunio occorso ai dipendenti dell’impresa appaltatrice.

La responsabilità del committente non è, quindi, più confinata alle sole ipotesi di ingerenza in concreto nell’operato dell’appaltatore, ma discende già dall’inadempimento degli obblighi specifici di cooperazione, coordinamento e informazione imposti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di gestire i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza, nel medesimo luogo di lavoro, di dipendenti appartenenti a più imprese.

La sentenza oggi in esame consolida un’interpretazione garantista della responsabilità del committente che, superando il precedente approccio restrittivo incentrato sul concetto di ingerenza in concreto, valorizza la posizione di garanzia del committente che deve assicurare, in ogni caso, la sicurezza dei lavoratori che operano all’interno dei propri locali.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la decisione assunta dai giudici di merito e ha rimesso la causa in decisione alla Corte d’Appello in diversa composizione.

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