La legge 104/1992 ha introdotto la possibilità, per i lavoratori pubblici e privati, di usufruire di permessi per assistere dei familiari con disabilità. La giurisprudenza ha, nel tempo, specificato le modalità di corretta fruizione del permesso, individuando attività che legittimino l’utilizzo del permesso e le attività che, invece, costituiscono abuso di diritto. La legge 5 febbraio 1992, n. 104 persegue la finalità di garanzia della libertà e dell’autonomia delle persone con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella vita familiare, lavorativa e sociale. La norma assicura, altresì, servizi di prevenzione, cura e riabilitazione per le persone affette da minorazioni psico-fisiche predisponendo, a tal fine, adeguate misure giuridiche ed economiche. Tra le misure introdotte dalla normativa, figurano i permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, della Legge in argomento, per un totale di tre giorni al mese, integralmente retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. Tale permesso spetta al lavoratore pubblico o privato che assista il proprio coniuge o parte di un’unione civile, il convivente di fatto oppure un parente o affine entro il secondo grado che riporti una disabilità in situazione di gravità certificata. Inoltre, la normativa di riferimento consente, nel già indicato limite dei tre giorni di permesso, al soggetto con disabilità di essere assistito da più di uno dei soggetti che soddisfino i requisiti per tale incarico, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Allo stesso modo, daIl’altro lato, il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, suddividendone proporzionalmente il tempo così consentito dalla norma di riferimento. Ai dipendenti indicati dalla norma di riferimento è concesso di lavorare nella sede più vicina al domicilio della persona assistita, senza possibilità che venga trasferito in un’altra sede senza il suo consenso (quando possibile in base all’organizzazione interna della società), nonché priorità nell’accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile rispetto ai propri colleghi che non beneficiano di tali permessi, come previsto dalla legge. Negli utlimi anni, poi, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, si è pronunciata sulle numerose fattispecie che l’utilizzo di questi permessi ha creato nella pratica. Appare d’interesse ai fini della presente trattazione il chiarimento della Corte di Cassazione, che ha specificato che rientrano tra le attività assistenziali idonee a giustificare la fruizione del permesso ex art. 104/1992 non solo le prestazioni di assistenza diretta al familiare disabile, ma «anche tutte le attività complementari ed accessorie» che rendano l’assistenza utile. Tali sono state ritenute, per esempio, quelle relative all’acquisto di medicinali, di prodotti alimentari e proper l’igiene, di conseguimento delle prescrizioni mediche presso il medico di famiglia, di assistenza alla partecipazione del disabile a eventi sociali, sportivi, religiosi. Ancora più recentemente, gli Ermellini hanno chiairito che per fruire legittimamente dei permessi ex legge 104/1992 «non è richiesto che l’assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere» (Ord. n. 23185 del 12 agosto 2025). Nel caso di specie, un lavoratore che svolgeva il proprio lavoro durante il giorno aveva usufruito del permesso per esercitare l’attività assistenziale, invece, nelle ore serali e notturne. La Suprema Corte ha altresì più volte puntualizzato che un uso improprio del permesso (e.g., svolgere attività diverse e non funzionali all’assistenza del familiare disabile o prestare assistenza per un tempo irrisorio) integra l’abuso di tale diritto e può giusificare il licenziamento per giusta causa del lavoratore (Ord. n. 1227 del 17 gennaio 2025 e n. 2157 del 30 gennaio 025). Emerge, in definitiva, che il diritto ai permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 costituisce uno strumento di tutela sostanziale per il lavoratore che presta assistenza a familiari con disabilità grave, in un equilibrio tra esigenze personali e obblighi professionali. Tuttavia, l’abuso del beneficio, in contrasto con la sua finalità solidaristica, può legittimare il recesso datoriale per giusta causa. Tale disciplina si conferma, dunque, espressione di un bilanciamento tra diritti individuali e responsabilità collettive.