La valutazione soggettiva del rischio e il rifiuto della prestazione in ambito sanitario: i limiti dell’autotutela del dipendente

12 Dicembre 2025

Nota a Cass. civ., Sez. Lav., n. 24562 del 4 settembre 2025

di Emanuele Licciardi e Francesco Rubino

È illegittimo il rifiuto dell’operatore sanitario di prestare assistenza a un paziente, motivato da un’autonoma valutazione del rischio infettivo basata su ricerche personali, invocando l’insufficienza delle misure di protezione individuale predisposte dal datore di lavoro.

Prima di entrare nel merito della vicenda in esame occorre premettere che per DPI devono intendersi “le attrezzature, i complementi o gli accessori che fanno da barriera protettiva nei confronti di qualsiasi rischio per la salute e per la sicurezza del lavoratore” (Tribunale Termini Imerese sez. lav., 19/09/2024, n.975. Cfr. anche D.lgs. 81/08 che all’art. 74 comma 1). Gli stessi debbono essere forniti dal datore di lavoro che, individuati i rischi dell’attività svolta, scegliere i DPI con le caratteristiche necessarie in relazione ai rischi individuati, stabilendo anche le condizioni di utilizzo degli stessi.

 Il fatto:

La vicenda trae origine dal licenziamento per giusta causa di un infermiere professionale impiegato presso una struttura sanitaria accreditata, che si era rifiutato di assistere un paziente affetto da un’infezione batterica, sostenendo che i dispositivi di protezione individuale (“DPI”) forniti dalla struttura fossero inadeguati.

In particolare, il dipendente aveva consultato – peraltro, durante l’orario di lavoro – fonti online che trattavano del predetto batterio e riferito ad altri operatori sanitari che il paziente rappresentasse un pericolo, provocando allarme tra gli stessi.

A seguito del rifiuto dell’operatore sanitario di compiere prestazioni di tipo assistenziale nei confronti del paziente (e.g., somministrazione di farmaci, anche salvavita, controllo glicemico, sostituzione della sacca urinaria), il datore di lavoro, a conclusione di un procedimento disciplinare, aveva licenziato il dipendente per giusta causa.

La decisione:

In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda del dipendente, ordinando la sua reintegra; tuttavia, la Corte d’Appello riformava integralmente la sentenza, giustificando la legittimità del recesso datoriale, ritenendo che la condotta del lavoratore integrasse una grave violazione dei doveri di diligenza e degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. Il lavoratore, pertanto, ricorreva in Cassazione, che confermava il giudizio di secondo grado.

Fulcro della decisione è l’interpretazione del dettato dell’art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008, che definisce gli obblighi dei lavoratori in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sul lavoro, in rapporto al dovere di diligenza nei confronti del datore di lavoro, previsto dall’art. 2104 del Codice Civile.

In particolare, è la stessa Corte di Cassazione che ricostruisce esplicitamente il nesso tra tali disposizioni

definendo l’art. 20 citato un’esplicazione proprio del generale obbligo di diligenza posto a carico dei lavoratori dall’art. 2104 c.c. ed esigibile nei confronti dei medesimi in relazione alla “natura della prestazione dovuta (e) all’interesse dell’impresa“.

Ed infatti ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico in materia Salute e sicurezza sul lavoro il lavoratore ha il dovere di “utilizzare correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione” e segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto “le deficienze dei dispositivi stessi”.

La Corte ha, inoltre, rilevato come il dovere del lavoratore di “prendersi cura della propria salute e sicurezza” deve essere esercitato “conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro“.

Se, quindi, in termini generali, al lavoratore non può essere certamente inibito informarsi autonomamente rispetto a eventuali pericoli rilevati nel proprio ambiente di lavoro, la sua valutazione non può, di certo, sostituirsi a quella compiuta dai soggetti preposti dal datore di lavoro nell’ambito dell’attività a questi affidata volta a individuare eventuali situazioni di rischio all’interno del contesto lavorativo e a mettere in atto misure volte a evitare la compromissione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Non sfugge, infatti, al Collegio che gli obblighi partecipativi in capo al lavoratore, di cui alla lettera e) del predetto articolo 20, devono essere esercitati nei limiti previsti dal testo unico, a partire dalle altre lettere della medesima norma. E, così, non può non farsi riferimento alla lettera b), che fa obbligo al lavoratore di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale” o la lettera f), che preclude al lavoratore anche di “modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza”.

Pertanto, così interpretata la norma in esame, che impone l’obbligo di segnalare eventuali carenze dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dal datore di lavoro non può tradursi in un diritto potestativo del dipendente a compiere una valutazione autonoma del rischio e, quindi, a sottrarsi alla prestazione di lavoro qualora non abbia previamente richiesto l’intervento del datore e questo si sia rifiutato di intervenire.

Il rifiuto ingiustificato della prestazione, poi, specie nel contesto sanitario, costituisce un’infrazione talmente grave da certamente giustificare il licenziamento del dipendente, non potendosi non rilevare come tale astensione interferisca con il diritto – costituzionalmente tutelato – dei pazienti a ricevere cure adeguate.

In conclusione, si ritiene che la pronuncia, in continuità con la giurisprudenza di legittimità sul punto, tracci un confine netto tra la legittima pretesa di tutela dei dipendenti con riguardo alla propria salute e sicurezza sul luogo di lavoro e il rispetto del dovere di diligenza nell’esercizio della prestazione lavorativa. L’inadempimento del dipendente, infatti, non può essere giustificato da una valutazione meramente soggettiva in merito all’adeguatezza delle valutazioni effettuate e dei presidi attuati dal datore di lavoro in materia di sicurezza.

In ambito sanitario, poi, tale dovere di diligenza assume una connotazione qualificata, contribuendo al presidio dei diritti fondamentali dei pazienti. Il rifiuto immotivato di compiere l’attività di lavoro, quindi, può giustificare il definitivo allontanamento del dipendente.

Alcune considerazioni:

La pronuncia in esame offre l’occasione di soffermare l’attenzione sul delicato tema dell’uso dei DPI da parte del lavoratore nell’esercizio delle proprie mansioni e sulla necessità per il Datore di Lavoro di valutare i rischi correttamente ed in modo compiuto, individuando DPI idonei e fornendoli ai lavoratori stessi.

Effettuate tali valutazioni, informato e formato il lavoratore sui DPI esistenti, sulle modalità e condizioni di utilizzo, sarà compito del lavoratore dotarsi degli stessi nell’esercizio delle prestazioni lavorative.

Per il Datore di Lavoro, assolvere a tali compiti, richiede certamente attività più tecniche connesse alla valutazione dei rischi e all’individuazione di dispositivi di protezione a norma e idonei per le prestazioni da effettuare ma richiede anche di provvedere alla redazione e divulgazione di procedure e istruzioni operative in materia.

Tra queste vanno ricordate le istruzioni operative che informano i lavoratori sui DPI da utilizzare individuando le categorie di lavoratori tenuti all’utilizzo, le procedure che individuano le funzioni aziendali deputate all’acquisto degli stessi, alla consegna ai lavoratori, al ritiro dei DPI obsoleti e alla sostituzione. E ancora, le Istruzioni operative che forniscono indicazioni ai lavoratori su come segnalare eventuali difetti, gli atti di nomina e delega in materia SSL che individuino in modo chiaro e univoco i soggetti deputati alla sorveglianza sull’utilizzo dei DPI, oltre alla corretta individuazione delle sanzioni disciplinari da comminare in caso di violazione.

Ciò che emerge, anche alla luce dei principi di diritto affrontati dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, è che vi è una netta e precisa ripartizione di ruoli e responsabilità tra datore di lavoro e lavoratori.

Il primo individua i DPI idonei, si fa carico di consegnarli e di sostituirli, forma e informa il personale aziendale, i secondi sono chiamati ad utilizzare correttamente gli stessi e a segnalare e richiedere tempestivamente l’intervento degli organi di Vertice in caso di inadeguatezza o carenza dei DPI, potendo rifiutare la prestazione lavorativa solo in caso di mancato intervento del datore di lavoro e non per autonome ed estemporanee valutazioni.

È in questa netta linea di demarcazione che si inerisce il delicato compito dei consulenti (RSPP e Legali) chiamati a sostenere il Soggetto Giuridico e il Datore di Lavoro nella delicata attività di individuazione e gestione dei rischi e di adeguamento normativo alle prescrizioni del testo Unico in materia SSL.

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