La casistica giurisprudenziale è particolarmente rilevante nel definire la corretta disciplina applicabile ai casi di ‘infortunio c.d. “in itinere”, soprattutto con riferimento al controverso tema dell’uso che il lavoratore fa del proprio mezzo privato per recarsi sul luogo di lavoro. Nel presente contributo abbiamo approfondito alcuni casi particolari che potrebbero verificarsi nella vita lavorativa di ogni giorno e di tutti noi. Come noto, è definito “in itinere” l’infortunio che si verifica lungo il tragitto che un dipendente percorre per giungere dalla propria abitazione al posto di lavoro, e viceversa. La particolarità dell’istituto sta nel fatto che incidenti sono equiparati agli infortuni che si siano verificati sul posto di lavoro (i.e., all’interno dei locali aziendali) e, quindi, a entrambi si applica la medesima disciplina nonché la medesima tutela assicurativa nazionale. Tuttavia, non è sempre agevole categorizzare con certezza quale infortunio sia effettivamente “in itinere” e se, per esempio, si siano verificate delle eccezioni o delle particolarità che fanno venir meno questa caratteristica all’incidente occorso. Per esempio – elemento del quale si tratterà nel presente articolo – l’uso del mezzo di trasporto privato costituisce un nodo centrale della disciplina, la cui interpretazione è stata a lungo modellata e precisata dalla giurisprudenza. La norma di riferimento, l’articolo 12 del D. Lgs. n. 38/2000, ha codificato i principi emersi in sede giudiziale, stabilendo che la copertura assicurativa INAIL si estenda all’uso del mezzo privato a condizione che questo sia “necessitato“. Proprio attorno a questo requisito si è sviluppato un intenso dibattito giurisprudenziale, che ne ha, infine, delineato l’esatta portata. Il principio cardine costantemente affermato dalla giurisprudenza è che il mezzo di trasporto pubblico rappresenterebbe lo strumento “normale” per la mobilità delle persone, in quanto comporta il grado minimo di esposizione al rischio derivante dalla percorrenza della strada. Di conseguenza, la scelta di utilizzare un veicolo privato, che intrinsecamente aumenterebbe tale esposizione, è meritevole di tutela solo qualora essa sia necessaria e, quindi, non esistano alternative praticabili e meno rischiose. A questo riguardo, la “necessità” di utilizzare un mezzo privato non andrebbe intesa in via assoluta, ma in senso “relativo”, da valutarsi caso per caso, secondo un canone di ragionevolezza, facendo ricadere l’onere di dimostrare tale necessità interamente sul lavoratore che invoca la tutela assicurativa. In questi casi, a parere di una parte della giurisprudenza che si è espressa sul tema, non è sufficiente addurre motivazioni legate alla mera comodità o alla volontà di ridurre, seppur di poco, i tempi di percorrenza: il “minore disagio” offerto dal veicolo privato non integra, di per sé, la condizione di necessità richiesta dalla legge e dall’interpretazione giurisprudenziale. Concretamente, la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza dell’uso “necessitato” in diverse circostanze fattuali. La necessità è pacificamente ammessa quando, per esempio, manchino del tutto dei mezzi pubblici che colleghino l’abitazione al luogo di lavoro, oppure quando gli orari dei servizi pubblici siano incompatibili con l’orario lavorativo, rendendo impossibile o eccessivamente gravoso raggiungere la sede lavorativa o fare rientro a casa. Allo stesso modo, si ritiene giustificato l’uso del mezzo privato se la distanza tra la fermata del mezzo pubblico e il luogo di lavoro (o l’abitazione) è tale da non poter essere ragionevolmente percorsa a piedi. In un’ottica di maggiore aderenza alla realtà sociale, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso che la necessità possa derivare anche da esigenze meritevoli di tutela, come quella di assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare. Anche in questi casi, tuttavia, la valutazione deve essere improntata a un criterio di ragionevolezza, senza che la scelta del lavoratore si traduca in un rischio anomalo o ingiustificato. In ogni caso, è bene precisare che, a prescindere dal caso di specie, anche quando l’uso del mezzo privato sia riconosciuto come necessitato, la legge esclude espressamente la copertura assicurativa qualora l’infortunio sia direttamente cagionato da condotte gravemente colpevoli del lavoratore, come l’abuso di alcolici e/o psicofarmaci, l’uso non terapeutico di stupefacenti o la guida senza la prescritta abilitazione. Tali condotte sono considerate idonee a introdurre un fattore di rischio talmente anomalo da interrompere il nesso con l’occasione di lavoro.