La somministrazione di lavoro rappresenta un istituto complesso del diritto del lavoro, caratterizzato dalla partecipazione di tre soggetti distinti: il lavoratore, l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice. Tale fattispecie si struttura attraverso un duplice vincolo contrattuale: da un lato, il contratto commerciale stipulato tra somministratore e utilizzatore; dall’altro, il contratto di lavoro instaurato tra somministratore e lavoratore. La peculiarità dell’istituto risiede nella separazione tra la titolarità formale del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa, che si realizza presso l’impresa utilizzatrice, sotto la direzione e il controllo organizzativo di quest’ultima. La normativa prescrive la forma scritta ad substantiam del contratto di somministrazione, a garanzia della trasparenza e tracciabilità del rapporto. La sua mancanza comporta la nullità del contratto e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro diretto tra il lavoratore e l’utilizzatore. Quest’ultimo, inoltre, è soggetto a una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 1.250 euro. Qualora la somministrazione sia posta in essere in modo fraudolento, con l’intento di eludere disposizioni imperative o contrattuali, sia l’agenzia somministratrice sia l’impresa utilizzatrice incorrono in sanzioni penali consistenti nell’arresto e nell’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore e per ogni giorno di somministrazione illecita, con evidenti riflessi anche sul piano reputazionale e della compliance aziendale.