Per la Corte di Cassazione, ai fini dell’accertamento del diritto a ottenere una somma a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance per la mancata assegnazione degli obiettivi individuali da parte del datore di lavoro, i dipendenti hanno l’onere di dimostrare che, in caso di assegnazione degli stessi, sarebbero stati in grado di raggiungerli. Il caso trae origine dal ricorso presentato da alcuni lavoratori finalizzato a vedersi riconoscere, dal proprio datore di lavoro, una somma a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, in ragione dell’inadempimento datoriale dell’obbligo di assegnare loro, previsto da un accordo sindacale, gli obiettivi individuali per l’ottenimento di un premio di risultato. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello rigettava la domanda dei dipendenti, ritenendo che gli stessi non avessero allegato elementi idonei a dimostrare che, qualora gli obiettivi fossero stati fissati, avrebbero avuto effettive possibilità di raggiungerli in virtù delle “modalità lavorative adottate, la tipologia dell’incarico svolto, le caratteristiche e capacità professionali”. I dipendenti hanno, quindi, proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione dei giudici di secondo grado nella parte in cui, escludendo che i lavoratori avessero provato, oltre all’inadempimento datoriale, anche la possibilità di ottenere la retribuzione variabile, aveva addossato ai lavoratori l’onere di provare gli obiettivi che la società gli avrebbe verosimilmente assegnato. La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 1325/2026, ha confermato la pronuncia di secondo grado, rilevando, in primis, che la mancata indicazione da parte del datore di lavoro degli obiettivi per ottenere la retribuzione variabile non rappresenta una condizione che comporta un danno in re ipsa. Il danno da perdita di chance rappresenta la perdita concreta della possibilità di ottenere un futuro risultato utile ovvero di conseguire un vantaggio economico futuro. L’onere della prova ricade in capo al soggetto danneggiato che deve dimostrare l’idoneità del fatto lesivo a generare la conseguente perdita di chance, ovvero alla perdita della possibilità di conseguire un futuro vantaggio economico e può essere assolto anche attraverso presunzioni ex art. 2729 c.c. In merito, poi, alla quantificazione del danno, è necessario considerare come parametro di base il vantaggio patrimoniale che il soggetto leso avrebbe ottenuto in caso di successo, diminuendolo proporzionalmente in base alle concrete chance di realizzazione dello stesso e, ove non fosse possibile adottare tale meccanismo, il Giudice procede con la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. Ciò posto, prosegue la Corte, i ricorrenti hanno ricondotto il diritto a ottenere il risarcimento del danno al solo inadempimento datoriale, senza tuttavia indicare alcun elemento atto a provare – anche in via presuntiva – che gli stessi avrebbero potuto raggiungere gli obiettivi, pur manchevolmente non indicati dal datore. Per la Corte, le predette allegazioni sono imprescindibili per configurare una perdita di chance risarcibile, trattandosi di un pregiudizio che richiede la dimostrazione non solo dell’inadempimento, ma anche della probabilità che, qualora gli obiettivi fossero stati assegnati, i lavoratori avrebbero avuto la possibilità di conseguirli.