La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza pubblicata in data 19 giugno 2025 (causa C-419/24), ha chiarito l’obiettivo principale della Direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi, ribadendo la facoltà di ogni Stato membro di prevedere disposizioni più favorevoli per i lavoratori. La Direttiva 98/59/CE è la normativa europea di riferimento che regola le procedure di licenziamento collettivo, fornendo principi comuni tagli Stati membri allo scopo di armonizzare le disposizioni nazionali in materia al fine di garantire una maggiore protezione ai lavoratori in caso di riduzioni del personale, quindi, imponendo specifici obblighi di informazione e consultazione sindacale. Con la sentenza relativa alla causa C-419/24 del 19 giugno 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito che l’obiettivo principale della predetta Direttiva consiste nel far precedere i licenziamenti collettivi dall’informazione e dalla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché dall’informazione dell’autorità pubblica competente. Il caso prende le mosse da una controversia sorta da un licenziamento collettivo disposto da una società francese operante nel settore alberghiero e dall’impugnazione del provvedimento datoriale da parte di un dipendente. Il ricorrente ha adito il Tribunale di Nizza, chiedendo che il licenziamento venisse dichiarato nullo in quanto la società non avrebbe considerato, ai fini del computo dei dipendenti da licenziare, oltre ai propri dipendenti, anche quelli messi a disposizione da un’altra società, fornitrice di servizi, senza poi elaborare un piano di salvaguardia dell’occupazione. La normativa nazionale francese, infatti, prevede che, in ipotesi di licenziamenti collettivi, i dipendenti messi a disposizione da un’impresa esterna, che lavorino nei locali dell’impresa utilizzatrice da almeno un anno, devono essere inclusi nel calcolo dell’organico dell’impresa e che il licenziamento collettivo (nelle imprese con almeno cinquanta dipendenti), riguardante almeno dieci lavoratori, è nullo se non viene effettuato un piano di salvaguardia dell’occupazione. La Corte di Cassazione francese ha sospeso il procedimento, chiedendo alla Corte di Giustizia se, ai sensi della Direttiva 98/59/CE, i lavoratori della società esterna dovessero essere considerati impiegati presso l’impresa utilizzatrice, e quindi conteggiati ai fini delle soglie numeriche previste per l’applicazione delle disposizioni nazionali regolanti le procedure di licenziamento collettivo. La CGUE ha preliminarmente dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla predetta questione pregiudiziale, precisando che la Direttiva 98/59/CE non è applicabile in un caso come quello descritto. La Corte ha, poi, sottolineato che la legislazione comunitaria garantisca solo un’armonizzazione parziale delle norme a tutela dei lavoratori in caso di licenziamento collettivo, rilevando che la Direttiva richiamata concede agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più favorevoli ai lavoratori. La normativa europea non prevede, quindi, né criteri rigidi per il calcolo della soglia di dipendenti da considerare nelle procedure di licenziamento collettivo, lasciando ampia discrezionalità alla legislazione nazionale, né impone alcun obbligo specifico in merito alla predisposizione di piani di salvaguardia dell’occupazione. La sentenza, quindi, non si esprime sul merito della vicenda, ma chiarisce quali siano i limiti applicativi e gli obiettivi della Direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi.