La convivenza tra il contratto di lavoro subordinato part-time e il lavoro autonomo: il nuovo contratto “misto”

26 Marzo 2026

Il contratto c.d. “misto” è stato recentemente rivisitato dalla Legge n. 203/2024 (“Collegato Lavoro”), consente al medesimo soggetto di essere titolare di un rapporto subordinato part‑time a tempo indeterminato e di un contratto per prestazione autonoma nei confronti un’unica società datrice, alla condizione che quest’ultima impieghi almeno 250 dipendenti e che le due attività siano nettamente e documentatamente separate tra loro.

L’art. 17 del c.d. “Collegato Lavoro” (L. n. 203/2024) ha rimodulato e ridefinito i contorni dei contratti “misti” – quelli, cioè, che consentono ai medesimi soggetti, nella loro qualità di datore di lavoro e lavoratore, di essere contestualmente titolari di due diversi rapporti: uno di lavoro subordinato part time e l’altro di natura autonoma.

Secondo la normativa di riferimento, a partire dal 12 gennaio 2025, possono ricorrere al contratto misto le imprese che occupino più di 250 dipendenti, calcolati alla data del 1° gennaio dell’anno al quale si riferisce l’assunzione. , considerando, a tal fine, i lavoratori subordinati a tempo pieno, inclusi dirigenti e i lavoratori a domicilio, le assunzioni part time pro quota  e anche i contratti a termine e gli intermittenti, computati, rispettivamente, in base all’effettiva durata del rapporto e alle ore lavorate nell’ultimo semestre di riferimento.  . Non vengono inclusi nel calcolo  gli apprendisti  e i lavoratori somministrati.

Per quanto riguarda i requisiti necessari in capo al lavoratore, quest’ultimo deve essere una persona fisica “iscritta in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali” (Collegato Lavoro, art. 17), comprese quelle relative ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale. Tuttavia, la norma stessa precisa (comma 2) che gli accordi di prossimità possono derogare a tale requisito, fissando i termini e le condizioni della relativa disciplina nel rispetto della regolamentazione di riferimento.

Operativamente, tra le altre, la norma ha fissato limiti stringenti per la componente subordinata: rapporto a tempo indeterminato, part‑time con un orario tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicabile. Questi vincoli mirano a garantire che il lavoratore disponga del tempo necessario per l’attività autonoma, evitando sovrapposizioni che comprometterebbero la distinzione tra le due prestazioni.

A garanzia della separazione tra le due prestazioni, la Legge in argomento ha imposto che il contratto misto debba essere certificato dagli organismi indicati dall’art. 76 del D. Lgs. n. 276/2003, oltre a ulteriori misure organizzative come l’elezione – nel contratto di lavoro autonomo – di un domicilio professionale distinto da quello del datore di lavoro.

In conclusione, il contratto misto rappresenta, da un lato, un tentativo di coniugare flessibilità e tutela al medesimo lavoratore, consentendogli un più ampio margine di attività rispetto alla rigidità dell’eterodirezione tipica del rapporto subordinato, così potenzialmente comportando un profitto maggiore per l’impresa coinvolta. Dall’altro lato, però, questo sistema impone – giustamente, posta la delicatezza di tale impianto – regole rigorose e limiti applicativi, che (soprattutto per le imprese) devono essere accuratamente implementati, posta la gravità delle possibili conseguenze sanzionatorie a seguito di condotte che, nel tentativo di dare esecuzione a questo tipo di contratti, violino altre previsioni normative di significativa rilevanza. Si pensi, per esempio, alla possibile violazione della normativa sui riposi, nonché la potenziale domanda di costituzione di rapporto full time e la corresponsione della relativa contribuzione laddove il rapporto autonomo si rivelasse un unicum, in termini pratici, con la prestazione subordinata, senza una precisa separazione (come richiesto dalla norma).  

2026 - Morri Rossetti


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