Il regime per lavoratori “impatriati”: termini e condizioni della regolamentazione italiana

28 Aprile 2026

Il trattamento economico riconosciuto ai lavoratori “impatriati” rappresenta una misura agevolativa di particolare rilievo, della quale beneficiano moltissimi lavoratori che scelgono di tornare o di ricollocarsi in modo da prestare la propria attività in Italia. Con il presente contributo si intende analizzare la disciplina nazionale, soffermandosi sui principali profili applicativi e sui requisiti previsti dalla relativa normativa.

L’art. 5 del D. Lgs. n. 209/2023 è rubricato “Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” e si riferisce a lavoratori che abbiano trasferito la propria residenza in Italia dall’estero.

La normativa citata prevede che il reddito derivante da attività lavorativa (dipendente o autonoma, purché eseguita in Italia) sia considerato imponibile per la sola metà dello stesso, entro il limite totale di Euro 600.000 annui. Laddove il lavoratore si trasferisca insieme ai propri figli minori, fiscalmente a carico dello stesso, la percentuale di reddito tenuta in considerazione a fini di imponibilità è ulteriormente ridotta al 40%.  

Al fine di beneficiare di questo trattamento, è necessario che vengano rispettate quattro condizioni e, segnatamente:

  1. Il lavoratore deve mantenere per almeno quattro (4) anni la residenza fiscale in Italia dopo il trasferimento, a pena di decadenza dal beneficio e recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi;
  2. Prima del trasferimento, il lavoratore deve essere stato fiscalmente residente all’estero per almeno tre periodi di imposta (con delle ulteriori precisazioni nel caso in cui il datore di lavoro sia il medesimo o faccia parte dello stesso gruppo di imprese, sia per l’attività lavorativa prestata all’interno dello Stato italiano che all’estero);
  3. L’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato italiano;
  4. Il lavoratore deve svolgere attività a elevata qualificazione o specializzazione o ha svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Nel corso degli anni, l’Agenzia delle Entrate si è espressa riguardo alcune interpretazioni relative a determinati punti della previsione in argomento, chiarendo la portata applicativa del beneficio.

Per esempio, l’Agenzia ha chiarito che il riferimento al “prima” del trasferimento – di per sé non particolarmente rigoroso – non debba essere interpretato in senso restrittivo (in precedenza, tale requisito si riteneva soddisfatto per i lavoratori che fossero fiscalmente residenti all’estero nell’anno prima il trasferimento), ma considerando anche l’intervallo temporale che va dall’inizio dell’anno di effettivo rientro e la data formale del trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Ancora più recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare del trattamento in argomento anche i lavoratori che, trasferendo fiscalmente la propria residenza in Italia e nel rispetto di tutti gli altri requisiti di cui all’art. 5 menzionato, restando dipendenti del medesimo datore di lavoro estero e svolgeranno sul territorio nazionale attività lavorativa da remoto.

In definitiva, la ratio del regime analizzato è chiara: incoraggiare lavoratori qualificati a fare rientro o trasferirsi stabilmente in Italia e, così, incentivare quel trend di “rientro dei cervelli”, in opposizione al numero – sempre crescente – di professionisti che lasciano il nostro Paese per opportunità lavorative all’estero.

2026 - Morri Rossetti


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