La violazione dell'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.) si configura quando il dipendente compie atti preordinati a indurre la clientela del datore di lavoro a rivolgersi a un'impresa concorrente. Tale condotta illecita ha portata più ampia rispetto al divieto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e comprende anche condotte preparatorie, informative o organizzative idonee a pregiudicare, anche solo potenzialmente, gli interessi aziendali. La vicenda trae origine da alcuni decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Tivoli nei confronti di tre medici (un dipendente e due collaboratori) operanti presso una struttura sanitaria ai quali la società datrice aveva richiesto la restituzione di alcuni compensi e il risarcimento del danno per asserite condotte di concorrenza sleale. Il Tribunale aveva rigettato le opposizioni, mentre, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione, aveva distinto la posizione del dipendente da quella degli altri due medici, collaboratori della struttura sanitaria. In particolare, la Corte aveva ritenuto provata la violazione dell’obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 c.c. nei confronti del dipendente, condannandolo al relativo risarcimento del danno, mentre, aveva escluso la possibilità di fondare la responsabilità sull'art. 2105 c.c. nei confronti degli altri due professionisti, ritenendo non adeguatamente dedotte le ipotesi di responsabilità concorrenziale. Il dipendente proponeva quindi ricorso per cassazione. La Suprema Corte confermava la condanna al risarcimento del danno a carico del medico dipendente che aveva dirottato i pazienti verso una struttura concorrente nei giorni immediatamente antecedenti alle proprie dimissioni. Il principio fondamentale ribadito dalla Corte è che l'obbligo di fedeltà, sancito dall'art. 2105 c.c. e integrato dai canoni di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), ha una portata più ampia rispetto al divieto di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. Tale obbligo, in particolare, impone al dipendente di astenersi da qualsiasi comportamento contrario agli interessi del datore di lavoro, anche se solo potenzialmente pregiudizievoli. Di conseguenza, rientrano nella violazione dell'obbligo di fedeltà non solo gli atti di concorrenza veri e propri, ma anche tutte le condotte preparatorie, organizzative o informative finalizzate a sviare la clientela, anche se destinate a produrre effetti dopo la cessazione del rapporto. La Corte ha specificato che ciò che rileva è che tali atti siano stati ideati, avviati o realizzati quando il vincolo lavorativo era ancora formalmente in essere. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello, che aveva dato rilievo al comportamento complessivo del dipendente, il quale aveva iniziato a contattare i pazienti prima della cessazione effettiva del rapporto per prospettare loro la prosecuzione delle cure presso un centro concorrente. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui il dipendente sosteneva che le sue dimissioni fossero giustificate dal mancato pagamento di alcune mensilità in quanto la potenziale legittimità delle dimissioni non è idonea a giustificare un comportamento illecito ulteriore e distinto, quale lo sviamento della clientela, commesso prima della fine del rapporto di lavoro. La sentenza consolida quindi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l’adempimento di attività concorrenziale, tramite il dirottamento di clienti, durante il periodo di vigenza del rapporto di lavoro subordinato, costituisce un inadempimento contrattuale che legittima la pretesa risarcitoria del datore di lavoro. L’ordinanza, inoltre, ribadisce che l’obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato ha una portata più ampia del mero divieto di concorrenza sleale e si estende anche agli atti preparatori di sviamento della clientela compiuti prima della cessazione del rapporto. La Cassazione valorizza il dato sostanziale del comportamento, ritenendo illecito il contatto con i pazienti finalizzato al loro trasferimento presso una struttura concorrente quando il vincolo lavorativo era ancora in essere e chiarisce inoltre che l’eventuale giustificazione delle dimissioni non elide l’autonoma illiceità dello sviamento posto in essere prima della loro efficacia.