Rapporto di lavoro transnazionale: la Corte di Giustizia UE sull’individuazione della legge applicabile

23 Luglio 2026

Con la sentenza del 9 luglio 2026, causa C-768/24, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato al fine di individuare la legge applicabile al rapporto di lavoro transnazionale il criterio da considerare è quello del "collegamento più stretto" che deve essere valutato in base agli elementi oggettivi caratterizzanti il rapporto stesso.

La controversia trae origine dal licenziamento intimato, secondo la normativa di diritto svizzero, da una società svizzera, a un dirigente che risiedeva ed esercitava stabilmente la propria attività in Francia.

Il rapporto di lavoro tra la società svizzera e il dirigente era assoggettato alla legge svizzera, ma il dipendente ha impugnato il licenziamento, rivendicando l’applicazione della normativa francese, più garantista, sotto il profilo procedurale.

La società ha proposto ricorso per cassazione dopo la decisione della Corte d’appello di Parigi, che aveva ritenuto applicabile il diritto francese e aveva dichiarato il licenziamento illegittimo, deducendo che i giudici di merito avessero omesso di verificare se il contratto presentasse, nel suo complesso, un collegamento più stretto con la Svizzera.

Il criterio del “collegamento più stretto”.

La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a stabilire se, in presenza di una legge scelta dalle parti (in questo caso la legge svizzera), il giudice debba comunque applicare le norme di legge che sarebbero applicabili in mancanza di scelta oppure se possa prevalere la legge prescelta quando il contratto ha con il relativo paese un collegamento più stretto.

Nodo centrale della vicenda è dunque il rapporto tra la regola protettiva che preserva al lavoratore le norme imperative della legge altrimenti applicabile e la clausola di eccezione del “collegamento più stretto”, che consente di superare sia il criterio del luogo abituale di lavoro sia quello della sede di assunzione.

La Convenzione di Roma.

La Corte di giustizia ha affermato, in primis, che l’art. 6 della Convenzione di Roma contiene una disciplina speciale per i contratti individuali di lavoro: la scelta della legge da parte delle parti non può privare il lavoratore della protezione delle norme imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta. Tuttavia, la legge applicabile deve essere individuata attraverso i criteri dell’art. 6, par. 2, inclusa la clausola del collegamento più stretto.

La Corte precisa che il giudice nazionale, anche quando le parti abbiano individuato una legge regolatrice del contratto, deve verificare quale sarebbe la legge applicabile in difetto di scelta e, poi, accertare se, dall’insieme delle circostanze, il contratto presenti un collegamento più stretto con un altro paese.

Se il contratto di lavoro, valutato globalmente, presenta un collegamento più stretto con il paese della legge prescelta, il giudice deve far prevalere tale legge, escludendo le disposizioni imperative più protettive della legge che sarebbe risultata applicabile in base ai criteri ordinari dell’art. 6, par. 2, lett. a) e b).

La valutazione degli elementi oggettivi del rapporto di lavoro.

La Corte ha, inoltre, precisato che la scelta della legge non è, di per sé, un criterio autonomo di collegamento. Infatti, gli elementi oggettivi che, nell’esecuzione del rapporto, derivano da tale scelta possono essere considerati nella valutazione complessiva, purché il giudice li ponderi in base alla pertinenza e alla rilevanza, evitando usi strumentali dei criteri di collegamento da parte del datore di lavoro.

La tutela del lavoratore e la logica di collegamento oggettivo.

La decisione conferma che, nel diritto internazionale privato del lavoro, la tutela del lavoratore non coincide automaticamente con l’applicazione della legge più favorevole, ma con quella dell’ordinamento che presenta il collegamento più stretto con il rapporto.

La pronuncia valorizza quindi una valutazione globale e concreta del rapporto di lavoro, assegnando al giudice nazionale un ruolo centrale nel bilanciamento tra l’autonomia delle parti, la certezza del diritto e la funzione protettiva della disciplina del contratto di lavoro internazionale.

In definitiva, la sentenza conferma che l’autonomia delle parti nel contratto di lavoro resta limitata dalla funzione protettiva dell’art. 6 della Convenzione di Roma, ma mostra anche che tale funzione protettiva opera entro una logica di collegamento oggettivo del rapporto, non di necessario favore per il lavoratore.

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