Licenziamento illegittimo: l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione fa venir meno il diritto alla Naspi

25 Settembre 2026

In caso di licenziamento illegittimo, la Naspi percepita nel periodo compreso tra il recesso e l'ordine di reintegrazione non deve essere restituita all'INPS ove non sia intervenuto il ripristino di fatto del rapporto, non essendo sufficiente il mero ripristino de iure. L'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva determina, tuttavia, la cessazione volontaria del rapporto e fa venir meno, da tale momento, lo stato di disoccupazione involontaria che costituisce il presupposto del trattamento previdenziale.

Il caso

La vicenda trae origine dal ricorso di due lavoratori licenziati nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo che, all'esito dell'impugnazione, avevano ottenuto dal giudice di primo grado l'annullamento del recesso con ordine di reintegrazione e condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18, quarto comma, L. n. 300/1970. Entrambi i lavoratori avevano quindi esercitato il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione.

L'INPS, ritenendo insussistente lo stato di disoccupazione, aveva chiesto la restituzione della Naspi erogata nel periodo compreso tra il licenziamento e l'esercizio dell'opzione ed aveva sospeso l'erogazione dell'indennità per il periodo successivo. Il Tribunale e la Corte d'Appello di Torino rigettavano le domande dei lavoratori, valorizzando la natura negoziale dell'opzione, idonea a determinare una condizione di disoccupazione non definibile come involontaria.

Il periodo antecedente all'esercizio dell'opzione

La Suprema Corte, con la sentenza n. 24981 del 3 settembre 2026, ha accolto il ricorso dei lavoratori limitatamente al periodo antecedente all'esercizio dell'opzione, distinguendo nettamente le due fasi temporali oggetto del giudizio.

Infatti, con riferimento al periodo compreso tra il licenziamento e la pronuncia giudiziale di reintegrazione, la Cassazione ha richiamato l'intervento delle Sezioni Unite (sentenze nn. 23476/2025 e 23876/2025), secondo cui il diritto al trattamento previdenziale viene meno soltanto con il ripristino di fatto del sinallagma, ad ogni effetto anche economico, e non con il mero ripristino de iure conseguente alla pronuncia contenente l'ordine di reintegrazione. Ne consegue che, in mancanza di un'effettiva ricostituzione del rapporto, la Naspi legittimamente percepita non deve essere restituita all'Istituto, permanendo la condizione di bisogno tutelata dall'art. 38, secondo comma, Cost. La Corte ha altresì rimarcato l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto alle vicende del rapporto di lavoro, precisando che ciò che fonda l'erogazione della prestazione è esclusivamente la perdita della retribuzione, finché la stessa perdura, restando irrilevante l'eventuale inerzia del lavoratore nel dare esecuzione alla sentenza di reintegrazione.

Il periodo successivo all'esercizio dell'opzione

Diverse conclusioni sono state raggiunte con riferimento al periodo successivo all'esercizio dell'opzione. La Cassazione ha ribadito la natura di atto negoziale autonomo, espressione di un diritto potestativo rimesso in via esclusiva al lavoratore, della dichiarazione di volontà di optare per le quindici mensilità in alternativa alla reintegrazione, con effetti risolutivi predeterminati dalla legge e irrilevanza dei motivi sottesi alla scelta. La risoluzione del rapporto discende, in tale ipotesi, da una manifestazione di volontà del lavoratore e pone lo stesso in una condizione di disoccupazione non qualificabile come involontaria, né assimilabile a quella del lavoratore licenziato o dimissionario per giusta causa, con conseguente venir meno del presupposto costitutivo del diritto alla Naspi.

Considerazioni conclusive

La pronuncia consolida un orientamento che tiene distinti i piani in cui operano la tutela lavoristica e quella previdenziale, ancorando il diritto alla Naspi alla sussistenza effettiva della condizione di bisogno derivante dalla perdita involontaria della retribuzione: il ripristino meramente formale del rapporto per effetto della sentenza di reintegrazione non è dunque idoneo, di per sé, a far venir meno la prestazione. Al contempo, valorizzando la portata risolutiva dell'opzione per l'indennità sostitutiva, la sentenza ricollega alla libera scelta del lavoratore la cessazione dello stato di disoccupazione involontaria e, quindi, il venir meno del titolo a percepire la Naspi per il periodo successivo.

2026 - Morri Rossetti


Morri Rossetti S.t.p. S.r.l.

Sede legale: Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano
Codice Fiscale/Partita IVA 04110250968
Registro delle Imprese di Milano n. 04110250968
Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
cross